Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 20831
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11757/2017 proposto da: COOPERATIVA PARVA DOMUS a R.L. in liquidazione elettivamente domiciliatain ROMA, VIA Luciani n. 1, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentata e difes a da ll’avv.to GIOVANNI GIORDANO;
-ricorrente -
contro
DI M A E DI M R, elettivamente domiciliati in ROMA, via degli Scipioni n.167 , presso lo studio dell'avvocato S M , rappresentati e difesi dall'avvocato A N;
Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 E A, elettivamente domiciliato in ROMA, via G.B. Pagano n. 70, presso lo studio dell’avv.to Assunta Iannotta, rappresentato e difeso dall’avv.to GIOVANNI D’UONNOLO -controricorrenti – COOPERATIVA TENACIAa R.L -intimata - avverso la sentenza n.786 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 21/02/2017 E
NOTIFICATA IL
27/02/217;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
GIUGNO
2022 dal Consigliere Dott. L V;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. A e R D M citavano dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società cooperativa Parva Domus, la società cooperativa Tenacia ed Antonio E , chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno sito in San Prisco per simulazione assoluta del corrispettivo, con conseguente restituzione del predetto fondo e risarcimento dei danni o, in subordine , declarato ria di nullità del medesimo atto, dovendo dichiararsi la piena validità del contratto di permuta stipulato con controdichiarazioni in pari data, quale atto simulato, con condanna in solido delle società con venute all’adempimento mediante cessione di quattro quote sociali, corrispondenti a quattro appartamenti di cui due sulla strada insistenti sul lotto 5e due insistenti sul lotto 6 , così come descritti nella scrittura privata del 23 giugno 1994. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 2. Il T ribunale adito riten eva non sussiste re alcuna n ullità dell’atto del 23 giugno 1994 per mancata prestazione del prezzo, riguardando questo la fase dell’adempimento. Il medesimo Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’atto di permuta, considerato che il termine decorrevaper la Parva Domus dall’atto di divisione dei terreni intervenuto tra le due società cooperative il 5 aprile 1996, con il quale la cooperativa si era obbligata all’adempimento in solido con l’altra cooperativa Tenacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994, con ulteriore decorso del termine dalla data dell’assemblea dei soci del 17 ottobre 2003. 2.1. Per quel che ancora rileva in questa sede, i l Tribunale evidenziava che la Parva Domus,nel deliberato assembleare del 17 ottobre 2003,aveva propo sto una definizione transattiva ai soci D M in cambio della cessione del fondo del 1994 mediante il pagamento di euro 90.000 come controvalore degli appartamenti. Peraltro,non era dubbio che Antonio E avesse agito sempre in nome e per conto della società cooperativa Parva Domus, di cui aveva speso il nome.La Cooperativa aveva, inoltre , ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti;
in particolare, con l’atto del 5 aprile 1996 la Parva Domus si era obbligata all’adempimento in solido con la T enacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei D i Monaco, ricavandone il vantaggio dell’attribuzione del lotto n. 5 su cui costruire il complesso residenziale. In conclusione, i l Tribunale accoglieva la domanda attorea e , per l’effetto, condannava la cooperativa Tenacia a trasferire a Di Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Monaco R la proprietà dell’alloggio scala d), piano secondo, e a D M A la proprietà dell’alloggio scala d), piano terzo, realizzati sul lotto 6, meglio specificati nella scrittura del 22 luglio 2005 sottoscritta tra le parti senza ulteriore aggravio di spese a titolo di prezzo. Il Tribunale, con la medesima sentenza , condannava la società Parva Domus a trasferire in favore degli attori la proprietà di un alloggio ciascuno tra quelli realizzati sul lotto numero5, come meglio individuati nella scrittura privata del 23 giugno 1994, quale parte residua dell’obbligo di trasferimento posto a carico della Tenacia. I nfine, il T ribunale rigettava la domanda della Cooperativa Parva Domus nei confronti del terzo chiamato E.
3. La cooperativa Parva Domus proponeva appello avverso la suddetta sentenza, dolendosi del fatto che il giudice era andato ultrapetita. La cooperativa appellante censurava anche la sentenza nella parte in cui non era stata ritenuta la propria estraneità all’accordo intervenuto tra i D M e l a C ooperativa T enacia , oltre al fatto che l’E aveva agito senza avere i poteri rappresentativi in merito all’atto del 5 aprile 1996. Peraltro, tale atto aveva effetto solo tra ledue cooperative, in quanto allo stesso non avevano partecipato i D i Monaco. Secondo la società appellante, il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficac ia di riconoscimento e ricognizione di debito . La cooperativa aveva già corrisposto il prezzo impegnandosi a trasferire a D M Antonio o a persone da queste nominate l’intera superficie commercialeal piano terra dell’erigendo fabbricato. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 4. Si costituivano gli appellati D i Monaco , la C ooperativa Tenacia ed Antonio E , chied endo tutti la conferma della sentenza appellata.
5. La Corte d’Appello di Napoli d ichiarava inammissibile e al contempo rigettava il gravame,confermando la sentenza. In primo luogo,riteneva destituito di fondamento il motivo di appello con il quale la Cooperativa Parva Domus contestava la stessa possibilità di avanzare la domanda subordinata di trasferimento degli immobili per effetto della permuta (atto dissimulato) in quanto asseritamente inconciliabile con quella principale di nullità dell’atto simulato. La Corte d’Appello evidenziava che gli attori, sin dall’inizio , avevano chiaramente dedotto che l’atto di vendita celava un atto di permuta, posto che il prezzo della cessione del terreno era rappresentato non dal controvalore in denaro, ma dal trasferimento di quattro appartamenti da costruire nell’erigendo fabbricato oggetto dell’intervento edilizio perseguito dalla cooperativa Tenacia. Sicché, una volta accertato che si trattavanon di simulazione assoluta, ma di simulazione relativa, l’esame della domanda non poteva che incentrarsi sul petitum proposto in via subordinata. Quanto al potere rappresentativo della Cooperativa in capo ad Antonio E, con riferimento all’atto del5 aprile 1996, la Corte d’Appello evidenziava che il gravame si fondava solo sulla mera e apodittica affermazione della mancanza dei poteri di rappresentanza, nonostante l’E fosse Presidente in carica della società e senza spendere alcuna argomentazione a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice. Pertanto, il gravame sul punto era inammissibile. Peraltro,l’atto in questione Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 era rivolto a dividere il lotto di terreno in modo da permettere la migliore esecuzione dei lavori secondo quelli che erano gli intendimenti delle due società cooperative, evidentemente in funzione di com’era strutturato il PPEE.La Parva Domus aveva dato corso all’accordo provvedendo all’edificazione sul lotto n. 5 acquistato per effetto di quell’atto. La Cooperativa,dunque, aveva interesse ad assumere l’obbligazione perché collegata allo scambio parziale dei terreni con la cooperativa Tenacia. Non poteva sorgere alcun dubbio circa la qualità di soci di R D M e A D M come dimostrava la documentazione prodotta dalla quale emergeva che erano invitati sistematicamente alle assemblee. Lo stesso verbale di assemblea
-ricorrente -
contro
DI M A E DI M R, elettivamente domiciliati in ROMA, via degli Scipioni n.167 , presso lo studio dell'avvocato S M , rappresentati e difesi dall'avvocato A N;
Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 E A, elettivamente domiciliato in ROMA, via G.B. Pagano n. 70, presso lo studio dell’avv.to Assunta Iannotta, rappresentato e difeso dall’avv.to GIOVANNI D’UONNOLO -controricorrenti – COOPERATIVA TENACIAa R.L -intimata - avverso la sentenza n.786 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 21/02/2017 E
NOTIFICATA IL
27/02/217;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
GIUGNO
2022 dal Consigliere Dott. L V;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. A e R D M citavano dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società cooperativa Parva Domus, la società cooperativa Tenacia ed Antonio E , chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno sito in San Prisco per simulazione assoluta del corrispettivo, con conseguente restituzione del predetto fondo e risarcimento dei danni o, in subordine , declarato ria di nullità del medesimo atto, dovendo dichiararsi la piena validità del contratto di permuta stipulato con controdichiarazioni in pari data, quale atto simulato, con condanna in solido delle società con venute all’adempimento mediante cessione di quattro quote sociali, corrispondenti a quattro appartamenti di cui due sulla strada insistenti sul lotto 5e due insistenti sul lotto 6 , così come descritti nella scrittura privata del 23 giugno 1994. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 2. Il T ribunale adito riten eva non sussiste re alcuna n ullità dell’atto del 23 giugno 1994 per mancata prestazione del prezzo, riguardando questo la fase dell’adempimento. Il medesimo Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’atto di permuta, considerato che il termine decorrevaper la Parva Domus dall’atto di divisione dei terreni intervenuto tra le due società cooperative il 5 aprile 1996, con il quale la cooperativa si era obbligata all’adempimento in solido con l’altra cooperativa Tenacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994, con ulteriore decorso del termine dalla data dell’assemblea dei soci del 17 ottobre 2003. 2.1. Per quel che ancora rileva in questa sede, i l Tribunale evidenziava che la Parva Domus,nel deliberato assembleare del 17 ottobre 2003,aveva propo sto una definizione transattiva ai soci D M in cambio della cessione del fondo del 1994 mediante il pagamento di euro 90.000 come controvalore degli appartamenti. Peraltro,non era dubbio che Antonio E avesse agito sempre in nome e per conto della società cooperativa Parva Domus, di cui aveva speso il nome.La Cooperativa aveva, inoltre , ratificato il suo operato avvalendosi dei vantaggi e degli atti da questo compiuti;
in particolare, con l’atto del 5 aprile 1996 la Parva Domus si era obbligata all’adempimento in solido con la T enacia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con la scrittura del 23 giugno 1994 nei riguardi dei D i Monaco, ricavandone il vantaggio dell’attribuzione del lotto n. 5 su cui costruire il complesso residenziale. In conclusione, i l Tribunale accoglieva la domanda attorea e , per l’effetto, condannava la cooperativa Tenacia a trasferire a Di Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Monaco R la proprietà dell’alloggio scala d), piano secondo, e a D M A la proprietà dell’alloggio scala d), piano terzo, realizzati sul lotto 6, meglio specificati nella scrittura del 22 luglio 2005 sottoscritta tra le parti senza ulteriore aggravio di spese a titolo di prezzo. Il Tribunale, con la medesima sentenza , condannava la società Parva Domus a trasferire in favore degli attori la proprietà di un alloggio ciascuno tra quelli realizzati sul lotto numero5, come meglio individuati nella scrittura privata del 23 giugno 1994, quale parte residua dell’obbligo di trasferimento posto a carico della Tenacia. I nfine, il T ribunale rigettava la domanda della Cooperativa Parva Domus nei confronti del terzo chiamato E.
3. La cooperativa Parva Domus proponeva appello avverso la suddetta sentenza, dolendosi del fatto che il giudice era andato ultrapetita. La cooperativa appellante censurava anche la sentenza nella parte in cui non era stata ritenuta la propria estraneità all’accordo intervenuto tra i D M e l a C ooperativa T enacia , oltre al fatto che l’E aveva agito senza avere i poteri rappresentativi in merito all’atto del 5 aprile 1996. Peraltro, tale atto aveva effetto solo tra ledue cooperative, in quanto allo stesso non avevano partecipato i D i Monaco. Secondo la società appellante, il verbale del 17 ottobre 2003 non aveva efficac ia di riconoscimento e ricognizione di debito . La cooperativa aveva già corrisposto il prezzo impegnandosi a trasferire a D M Antonio o a persone da queste nominate l’intera superficie commercialeal piano terra dell’erigendo fabbricato. Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 4. Si costituivano gli appellati D i Monaco , la C ooperativa Tenacia ed Antonio E , chied endo tutti la conferma della sentenza appellata.
5. La Corte d’Appello di Napoli d ichiarava inammissibile e al contempo rigettava il gravame,confermando la sentenza. In primo luogo,riteneva destituito di fondamento il motivo di appello con il quale la Cooperativa Parva Domus contestava la stessa possibilità di avanzare la domanda subordinata di trasferimento degli immobili per effetto della permuta (atto dissimulato) in quanto asseritamente inconciliabile con quella principale di nullità dell’atto simulato. La Corte d’Appello evidenziava che gli attori, sin dall’inizio , avevano chiaramente dedotto che l’atto di vendita celava un atto di permuta, posto che il prezzo della cessione del terreno era rappresentato non dal controvalore in denaro, ma dal trasferimento di quattro appartamenti da costruire nell’erigendo fabbricato oggetto dell’intervento edilizio perseguito dalla cooperativa Tenacia. Sicché, una volta accertato che si trattavanon di simulazione assoluta, ma di simulazione relativa, l’esame della domanda non poteva che incentrarsi sul petitum proposto in via subordinata. Quanto al potere rappresentativo della Cooperativa in capo ad Antonio E, con riferimento all’atto del5 aprile 1996, la Corte d’Appello evidenziava che il gravame si fondava solo sulla mera e apodittica affermazione della mancanza dei poteri di rappresentanza, nonostante l’E fosse Presidente in carica della società e senza spendere alcuna argomentazione a confutazione di quanto rilevato dal primo giudice. Pertanto, il gravame sul punto era inammissibile. Peraltro,l’atto in questione Ric. 2017n. 11757 sez. S2 - ud. 09/06/2022 era rivolto a dividere il lotto di terreno in modo da permettere la migliore esecuzione dei lavori secondo quelli che erano gli intendimenti delle due società cooperative, evidentemente in funzione di com’era strutturato il PPEE.La Parva Domus aveva dato corso all’accordo provvedendo all’edificazione sul lotto n. 5 acquistato per effetto di quell’atto. La Cooperativa,dunque, aveva interesse ad assumere l’obbligazione perché collegata allo scambio parziale dei terreni con la cooperativa Tenacia. Non poteva sorgere alcun dubbio circa la qualità di soci di R D M e A D M come dimostrava la documentazione prodotta dalla quale emergeva che erano invitati sistematicamente alle assemblee. Lo stesso verbale di assemblea
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