Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31033
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In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
31033-19 E NT E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - AMMINISTRAZIONE VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - Ud. 05/11/2019 - GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - CC R.G.N. 29407/2018 ADRIANA DORONZO - Consigliere - Cear. 31033 MARIA ACIERNO - Consigliere - Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - E V - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29407-2018 proposto da: A L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dott.ssa ANNA BEI - STUDIO COMMERCIALISTA ROSATI, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-
- ricorrente -
contro
ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già BIOPOWER S.P.A. in liquidazione), BIOPOWER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, REGIONE CAMPANIA, BKW ITALIA, STC S.P.A., COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE;
556 19
- intimati -
per correzione di errore materiale della sentenza n. 20686/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, emessa il 17/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere E V.
Ritenuto che
, con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ., l'avv. L A ha chiesto emendarsi la sentenza delle Sezioni Unite civili