Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/02/2019, n. 05732

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Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/02/2019, n. 05732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5732
Data del deposito : 27 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

05732-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISTANZE Dott. ANTONIO ORICCHIO - Presidente - Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 03/10/2018 - Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - CC R.G.N. 16629/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MAURO CRISCUOLO Rep. Cl Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere - Cian 5732 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16629-2015 proposto da: OV GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO ASCARI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

TI LU, domiciliato in ROMA presso la Cancelelria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO SARDINI, ALESSANDRA CAPELLI, MARCELLA GROSOLI in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2015;
ол 3240118 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha chiesto il rigetto del primo, secondo e quarto motivo di ricorso e l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso;
lette le memorie depositate dalle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. TI CA e RG AO, poi deceduto in corso di causa, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena AN RG, AN IV e DI FR (ai quali ultimi due, deceduti in corso di causa, succedeva a titolo universale il primo) perché, in quanto proprietari di unità immobiliare posta nello stesso edificio condominiale, fossero condannati alla rimozione di una costruzione eseguita nell'area scoperta di loro proprietà esclusiva in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., rispetto alla soprastante veduta esercitata dall'appartamento di proprietà esclusiva degli attori, oltre al risarcimento del danno. Si costitutiva il convenuto il quale deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto entrambe le unità immobiliari erano collocate nello stesso edificio, dovendosi quindi escludere l'applicazione dell'art. 907 C.C., essendo prevalente la disposizione di cui all'art. 1102 c.c.. Il Tribunale adito con la sentenza del 16 maggio 2012 rigettava la domanda, ma la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 185 del 30 gennaio 2015 accoglieva l'appello del TI, condannando il AN a rimuovere la tettoia ed i pali di sostegno sino al rispetto della distanza legale di cui all'art. 907 C.C., con la condanna altresì al risarcimento del danno quantificato nella cifra di € 5.000,00. Ric. 2015 n. 16629 sez. S2 - ud. 03-10-2018 -2- La Corte distrettuale in primo luogo riteneva che non vi fosse la dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto già con l'atto introduttivo del giudizio il TI aveva lamentato la violazione dell'art. 907 c.c., evidenziando anche quale era l'effettivo intento della parte convenuta, e cioè di realizzare una copertura per la struttura costituita ab origine da travi installate e radicate nel suolo, copertura che poi era stata effettivamente posta in essere. In tal senso doveva escludersi che la domanda di rimozione della copertura costituisse una domanda nuova. Quanto alla violazione dell'art. 907 c.c., la sentenza d'appello rilevava che, esclusa la novità della deduzione secondo cui la previsione di cui all'art. 907 c.c. dovesse prevalere anche in ambito condominiale, posto che il tema era stato già posto in primo grado, entrambi gli appartamenti facevano parte di un edificio condominiale, ma che il manufatto di cui si chiedeva l'arretramento era stato collocato su di una porzione di proprietà esclusiva dell'appellato ed in pregiudizio di due vedute esercitate dall'appartamento in proprietà esclusiva dell'attore. Nella vicenda quindi l'ambito condominiale rimaneva sullo sfondo, e quindi non appariva pertinente il richiamo alla previsione di cui all'art. 1102 c.c., atteso che la costruzione non era avvenuta su suolo comune, ma su terreno di proprietà esclusiva del convenuto. Risultava quindi pienamente applicabile l'art. 907 c.c., sicchè avendo l'attore acquisito, per l'originaria conformazione dello stabile condominiale, un diritto di veduta in appiombo sul terreno del convenuto, quest'ultimo nel costruire la copertura avrebbe dovuto assicurare il rispetto della distanza di cui Ric. 2015 n. 16629 sez. S2 ud. 03-10-2018-3- - all'art. 907 c.c., a nulla rilevando che la costruzione stessa fosse stata autorizzata da parte del Comune. La copertura andava quindi fatta arretrare sino alla distanza di tre metri spettando all'attore anche il diritto al risarcimento del

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