Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 12349
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. ANTONIO OT, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni. DEPC.CaATA IN ?'t r
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 3.10.2022, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza 17.11.2021 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata da SO LE LV, che lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 6 di reclusione per il reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato come commesso in data 20.09.2014, per un importo, superiore alla soglia prevista dalla legge, di euro 157.273,55. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 nonché in relazione all'art. 4, commi 1 e 6, d.P.R. n. 322 del 1988 ed agli artt. 19 e 533, c.p.p. In sintesi, premette la difesa del ricorrente che le decisioni di merito hanno ritenuto provato il reato contestato solo ed esclusivamente in base alle dichiara- zioni risultanti dal mod. 770 del 2014, relativo all'anno di imposta 2013, dell'at- tuale ricorrente, quale legale rappresentante della soc. Arcobaleno s.r.l. Sull'idoneità e sufficienza di tali dichiarazioni mod. 770 a provare il delitto in esame, ricorda il ricorrente come siasi verificata nel corso degli anni un'evolu- zione sia giurisprudenziale che legislativa, venendo superata la querelle esegetica con la sentenza delle Sezioni Unite secondo cui in tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7, d.lgs. 24 settem- bre 2015, n. 158, all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'am- bito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisi- zione della dichiarazione mod. 770 (Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018 - dep. 01/06/2018, Rv. 272801 - 01). Ne consegue, pertanto, che essendo nel caso in esame il reato fondato solo sulle dichiarazioni mod. 770, la sentenza merita l'annullamento.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 e