Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/10/2009, n. 21197
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L'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), tenuto conto che l'art. 202, primo comma, del testo unico sulle acque pubbliche, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rinvia, per la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile; ne consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la successiva notifica della sentenza che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma dell'art. 183 del citato testo unico n. 1775 del 1933.
Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI AZ MA e PE PP, domiciliati in Roma, via Flaminia 71, presso l'avv. Aceto A., che li rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Alto Calore Servizi s.p.a.;
- intimato -
contro
Alto Calore Patrimonio Infrastrutture s.p.a.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 136/2 007 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, deposita il 27 agosto 2007;
Sentita la relazione svolga dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite lo conclusioni del P.M., dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha condannato le società convenute Alto Calore Servizi s.p.a., e Alto Calore Patrimonio Infrastrutture s.p.a. al pagamento della somma di Euro 378,92 in favore degli attori PI DI MA AZ e PP PE, a titolo di risarcimento dei danni loro provocati con l'occupazione acquisitiva di un fondo di loro proprietà destinato all'impianto di un acquedotto. La sentenza di cassazione con rinvio aveva