Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 372
Sentenza
15 gennaio 1999
Sentenza
15 gennaio 1999
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Massime • 1
La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 cod. civ., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell'ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante. Pertanto, ove il creditore abbia negoziato con la banca a sua volta delegata un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al credito da soddisfare alle scadenze già pattuite, con espressa dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stessa ad utilizzare gli importi accreditati dal debitore delegante in caso di mancata restituzione del finanziamento prima della scadenza del credito, tale negozio, che, a prescindere dal lessico adoperato dalle parti, ha il senso di una rinuncia al credito, sottoposta alla condizione risolutiva del rimborso dell'anticipazione, opera, in caso di mancata verificazione di tale condizione, anche nei confronti della banca delegante in virtù delle ricordate regole sulla solidarietà. Ne consegue che, in tale ipotesi, ove il creditore rinunciante sia dichiarato fallito, il credito di cui si tratta non potrà essere acquisito alla massa fallimentare per essere stata la predetta rinuncia al diritto di credito valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato i principi sopra esposti al caso di una società in accomandita semplice che aveva eseguito forniture di armi a favore di una società greca con contratto di vendita a consegne ripartite, che prevedeva il pagamento differito di ogni singola fornitura tramite apertura irrevocabile di credito documentario della "Commercial Bank of Greece", confermata dal "Credit Lyonnais", filiale di Milano, da cui la creditrice aveva poi ottenuto un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al proprio credito, rilasciando una dichiarazione con la quale, a garanzia del rimborso dell'anticipazione, affermava di cedere all'istituto i crediti vantati nei confronti dello stesso, autorizzandolo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da essi derivanti, alle scadenze pattuite, ad estinzione del suddetto finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso. Al di là delle espressioni usate nella citata dichiarazione, la Corte di merito, con decisione poi confermata dalla S.C., aveva, in riforma della decisione del giudice di primo grado, qualificato quel negozio come una remissione del debito sottoposta a condizione risolutiva, non verificatasi, della restituzione delle anticipazioni, con la conseguenza che, una volta fallita la società, la rinuncia al credito, da essa effettuata in favore del debitore delegato, con effetti liberatori anche nei confronti del delegante, escludeva la possibilità che lo stesso credito potesse essere acquisito alla massa fallimentare).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO -Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ERBER di DO NN &
C. Sas, FALLIMENTO DO NN in proprio, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO GROSSO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CREDIT LYONNAIS S.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 28, presso l'avvocato GIORGIO ASSUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRACCHIO FRANCO M., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 873/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pontecorvo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Assumma, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26 marzo 1990 il curatore del fallimento della società in accomandita semplice ER di TO AN e C. nonché del TO come socio illimitatamente responsabile citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società anonima IT ON, filiale di Milano, e, esponendo che:
1. tra il 5 giugno 1987 e il 17 maggio 1988 la società ER aveva eseguito 37 forniture di armi a favore della società greca Hellenic Arms Industry in attuazione del contratto di vendita a consegne ripartite concluso il 19 febbraio 1987, essendo in esso previsto il pagamento differito a 27 mesi da ogni singola fornitura "tramite apertura irrevocabile di credito documentario della Commercial Bank of Greece" a beneficio della stessa ER;
2. che tale apertura di credito era avvenuta con lettera 7 maggio 1987 della banca greca per un importo massimo di dollari USA 12.912.102,6 ed era stata confermata con lettera 18 maggio 1987 dal IT ON, filiale di Milano;
3. che la ER aveva ottenuto dal IT ON, in occasione di ciascuna fornitura e dopo che la banca aveva comunicato il proprio benestare sulla relativa documentazione e si era impegnata a pagarne il prezzo alle previste scadenze, un finanziamento immediato per il corrispondente importo;
4. che, negoziando tale finanziamento, la ER aveva rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: "Con la presente, vi richiediamo un finanziamento di dollari ..., rinnovabile. A garanzia del rimborso vi cediamo con la presente i crediti da noi vantati nei vostri confronti in forza della lettera di impegno del ....Fin da ora vi autorizziamo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da esse derivanti ad estinzione del suddetto finanziamento, qualora esso non fosse già rimborsato";
5. che, ricevuti tutti i finanziamenti corrispondenti alle 37 spedizioni di armi effettuate, la ER il 15 luglio 1989 chiedeva al Tribunale di Torino di essere ammessa al concordato preventivo e il 28 novembre 1989 era dichiarata fallita dallo stesso Tribunale;
6. che il IT ON il 9 settembre 1989 aveva ricevuto il primo pagamento dalla banca greca e altri 11 prima della dichiarazione di fallimento, mentre gli ulteriori 25 li aveva ottenuti dopo tale dichiarazione, per una somma complessiva di dollari USA 11.620.893, 23;
7. che, richiesto del pagamento delle rate incassata e di quelle che sarebbero maturate, il IT ON aveva opposto al fallimento la compensazione con i finanziamenti concessi, sul fondamento dei fatti così riferiti il curatore chiedeva la condanna della banca convenuta al pagamento di quanto ad essa accreditato dalla banca greca emittente - oltre a interessi e maggior danno da ritardo -, osservando che la compensazione non era opponibile al fallimento per la ragione che il credito della banca per il rimborso del finanziamento doveva considerarsi scaduto alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, mentre il credito della ER per il pagamento delle forniture era giunto a scadenza successivamente, con conseguente inapplicabilità dei disposti di cui agli artt. 56 e 169 legge fallimentare. Resistendo alla domanda, il IT ON asseriva che le parti avevano stipulato una compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) con effetto estintivo all'atto stesso dei finanziamenti, avendo così inteso chiudere anticipatamente l'operazione" e in subordine eccepiva la compensazione ex art. 56 l.f. opponibile pur se il credito del fallito non sia scaduto all'atto della dichiarazione del fallimento (o della domanda di concordato).
Con sentenza 11 febbraio 1993 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda sul ritenuto presupposto che le parti, pur se con espressioni letterali improprie, avevano regolato il rapporto come mandato in rem propiam conferito alla "banca d'appoggio" italiana, per l'incasso dei crediti che la ER aveva verso la banca greca e il cliente greco e che manteneva nella propria titolarità, consentendo nel contempo al IT di trattenere le somme riscosse a copertura del finanziamento concesso, ove non fosse stato nel frattempo rimborsato: sicché, il IT, avendo riscosso dopo l'inizio della procedura "ed avendo in quel momento assunto, a norma dell'art. 1713 c.c., l'obbligo di rimettere quanto ricevuto a causa del mandato, non può invocare la compensazione, perché, mentre il suo credito sussiste verso la fallita, il suo debito riguarda invece la massa dei creditori, subentrata in tale diritto alla fallita". La Corte di appello di Milano, accogliendo l'appello del IT ON, rigettava la domanda del fallimento con la sentenza 21 marzo 1995, qui impugnata. Giudicava la Corte di merito che nell'accordo intervenuto tra le parti attraverso lo scambio delle rispettive dichiarazioni non poteva essere ravvisato un mandato in rem propriam conferito dalla ER al IT per la riscossione dei suoi crediti verso l'acquirente greco:
palese doveva, invece, cogliersi 1'intenzione della ER di autorizzare il IT ad utilizzare gli importi dei pagamenti dovuti sul fondamento della "lettera di impegno" sottoscritta dalla stessa banca, direttamente obbligata a norma dell'art. 1530 c.c. verso il venditore. La ER quindi, titolare di un credito diretto e incondizionato verso il IT, non poteva rivolgersi al compratore greco se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa (art. 1530 c.c.) e non aveva perciò alcuna ragione di rilasciare al IT il
mandato a riscuotere il credito verso il compratore e la banca "emittente" greca;
ne' il IT aveva alcun interesse a riceverlo "stante il suo autonomo e personale diritto a ottenere il pagamento dalla banca greca in base al rapporto di provvista tra loro esistente". È sembrato perciò evidente alla Corte d'appello di Milano che le parti "abbiano adoperato impropriamente il termine giuridico cessione di credito , mentre intendevano in realtà far sì che il credito documentario derivante dalla lettera di conferma della banca non potesse essere nel frattempo ceduto a terzi e rimanesse bloccato a beneficio della banca che così vedeva garantito il rimborso del capitale anticipato, con corrispondente rinuncia della creditrice a riscuoterlo alla scadenza". La