Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/2015, n. 12508

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In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/2015, n. 12508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12508
Data del deposito : 17 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. G F A - rel. Consigliere -
Dott. S M G C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 5233/2008 proposto da:
ATAHOTELS S.P.A. (c.f. 07410980150), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE

2, presso l'avvocato M A, rappresentata e difesa dall'avvocato T D, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
DI M ETTORE (C.F. DMTTTR56D14C342H), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

4, presso l'avvocato I R, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 121/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. F A G;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S A M, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Tribunale di Messina ha condannato il sig. D M Ettore al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla data della fattura al soddisfo e alle spese processuali, in favore di Atahotels SpA, per i servizi forniti al Club Enna Fuoristrada, in relazione ad una manifestazione svoltasi nel mese di marzo 1992 presso l'albergo Capo Taormina.


1.1. Secondo il primo giudice, nonostante il D M non fosse socio del Club, egli aveva l'obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni erogate dalla struttura alberghiera in quanto, dalle prove orali raccolte nel corso del processo, era stato accertato che egli aveva personalmente pattuito l'importo della spesa con il direttore dell'albergo.


2. Con il gravame proposto avverso la detta sentenza il debitore ha ribadito la sua estraneità al rapporto negoziale con la struttura residenziale ed ha eccepito la decadenza della società creditrice, per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza
dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 3. La Corte d'Appello, respinto il primo motivo di doglianza, ha accolto il secondo affermando l'assimilabilità del rappresentante dell'associazione a quella del fideiussore, ma anche la decadenza dell'avente diritto dal suo credito, per non avere proposto la domanda entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (nella specie, in cui l'obbligazione era esigibile fin dal 1992, l'azione era stata promossa solo nel 1994).


4. Avverso tale pronuncia Atahotels SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria, avverso i quali ha resistito, con controricorso, il D M. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo mezzo, il ricorrente, il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., e della sua inapplicabilità in relazione all'art. 1957 c.c., ha posto il seguente quesito di diritto: se, in un rapporto negoziale nel quale chi agisce dichiara di rappresentare una associazione non riconosciuta, senza fornire alcuna prova, debba farsi applicazione dell'art. 38 c.c., con la conseguente responsabilità del fideiussore o, piuttosto, della regola posta dall'art. 1398 c.c., con la conseguente responsabilità personale e diretta dell'agente, quale falsus procurator;

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