Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2003, n. 19096

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2003, n. 19096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19096
Data del deposito : 12 dicembre 2003

Testo completo

E 6 E 2 8 N R 9 . 1 O A I N CORTE SUNT EM1 90 9 6 /0 3 / Z N 4 - / I A REPUBBLICA ITALIANA 6 B L R 2 . P T . I L S R L . C I A P S . G I . D E B D R L A E SSAZIONE T A D Oggetto 1 A I D 3 I S 1 N R E Disciplinare f SEZIONI UNITE CIVILI E . T E S magistrati N T N I E A A S E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12908/03 Dott. Mario DELLI PRISCOLI- Primo Presidente f.f. Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione Consigliere Cron. 38282 Dott. Enrico PAPA Rep. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 16/10/03 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere- -Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST GI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 282, presso lo studio legale ROMANO PANUNZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MORRONE, giusta delega a margine del ricorso;
pp ricorrente A - contro 2003 AMMIINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE 788 PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
1 I

- intimati -

avverso la sentenza n. 127/02 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 06/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con nota del 27.11.2000, il Procuratore generale della Corte d'appello di Messina trasmetteva ai titola- ri dell'azione disciplinare copia della richiesta di rinvio a giudizio del dott. Giovanni GL per i reati di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.c. e occultamento di atti (artt. 490, 476, 61 n. 2, c.p.). Le due ipotesi di reato erano contestate al dott. Sta- glianò perché, nell'esercizio delle funzioni di Procu- ratore della Repubblica di Crotone, (prima ipotesi) aveva indebitamente rifiutato di iscrivere senza ritar- b do nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. una noti- zia di reato trasmessa dalla Polizia giudiziaria in da- ta 5. 5. 1997, relativa a SE RT, funzionario della Procura, accusato di rivelazione di segreti occul- d'ufficio (art. 326 c.p.), e (seconda ipotesi) l'aggravante di tato la comunicazione suddetta, con aver commesSO il secondo fatto per procurarsi l'impunità del reato di cui alla prima ipotesi. L'azione disciplinare, promossa dal Procuratore ge- nerale della Corte di cassazione, veniva sospesa in at- tesa della definizione del processo penale. " Con sentenza pronunciata il 7.2.2001, il G.U.P. di Messina assolveva il dott. NO dal reato di omis- sione di atti d'ufficio, perché il fatto non costitui- sce reato, e dal reato di occultamento di atti per non aver commesso il fatto. Divenuta definitiva la sentenza, il Procuratore ge- nerale contestava i fatti oggetto del processo penale e, in un secondo momento, a precisazione della origina- ria incolpazione, anche l'ulteriore circostanza che, successivamente all'ultimo atto di istruttoria, compiu- to il 1.6.1997, in relazione ad altro procedimento per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nel quale il RT era coinvolto con altri e per il quale ri- sultava iscritto nel registro degli indagati, e fino al 1°.2.1999, data in cui aveva lasciato l'ufficio per al- tro incarico, il dott. GL aveva omesso di iscri- vere, sia pur tardivamente, la notizia di reato di ri- velazione di atti d'ufficio, in relazione al procedi- 3 mento per riciclaggio, concernente il RT, senza accertare se il documento fosse stato soppresso o -00 cultato. L'incolpato contestava l'ammissibilità della preci- sazione della contestazione;
nel merito, invocava a giustificazione dell'omissione le sue cattive

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