Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2003, n. 8502
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Nel vigore dell'art. 43 della legge n. 392 del 1978 ( applicabile ai giudizi promossi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ancorché da quest'ultima legge espressamente abrogato), la controversia concernente la c.d. indennità di occupazione dovuta dal conduttore, ai sensi degli artt. 1591 cod. civ. e 7, comma secondo, del D.L. n.551 del 1988 ( convertito in legge n. 61 del 1989) per la protratta occupazione dell'immobile locato dopo la scadenza contrattuale non rientra nella competenza per materia del pretore, non trattandosi di controversia attinente alla determinazione, all'aggiornamento o all'adeguamento del canone locativo.
In tema di locazione di immobili urbani, la norma contenuta nell'art. 6, comma sesto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto una determinazione predeterminata e forfettaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili nella misura massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1591 cod. civ. ( salvo che nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile, in base alla sentenza n. 482 del 2000 della Corte costituzionale) è una norma eccezionale, di efficacia temporanea e destinata ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni, e, come tale avente efficacia retroattiva ed immediatamente applicabile ai giudizi in corso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANI Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC NO, elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA Mazzini n. 8, presso l'avv. Giuseppe Crimi, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI NZ, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 97, presso l'avv. NZ Bartimmo, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2300/99 del 26 marzo 1999, deliberata il 1^ aprile 1999 e pubblicata il 14 luglio 1999 (R.G. 1349/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 7 marzo 1991 NI NZ conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, SC NO per sentirlo condannare al risarcimento del maggiore danno subito per la illegittima occupazione dell'appartamento di proprietà dell'attore in Roma, via L. Roux n. 24, successivamente alla ordinanza di convalida di intimazione di licenza per finita locazione, resa dal pretore di Roma il 31 dicembre 1983, con esecuzione per il 31 dicembre 1984.
L'attore quantificava tale danno, per la illegittima occupazione dell'immobile successivamente alla scadenza del contratto, in lire 130 milioni, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitosi in giudizio il convenuto SC resisteva alle avverse pretese, eccependo sia il costante pagamento del canone di locazione, ai sensi dell'art. 1591 c.c, sia la mancanza di qualsiasi prova, circa il maggior danno subito dall'attore per il mancato rilascio dell'immobile.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 30 settembre 1997 determinava in lire 88.400.000 il danno causato dallo SC per la ritardata consegna dell'immobile, condannandolo al pagamento, in favore del NI, della differenza tra tale importo e quanto in concreto pagato durante il periodo di abusiva occupazione.
Gravata tale pronunzia dal soccombente SC la corte di appello di Roma con sentenza 1 aprile - 14 luglio 1999, rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso SC NO, con atto 25 settembre 2000, affidato a 3 motivi.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, NI NZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente SC censura la pronunzia dei giudici di merito (che ha condannato esso concludente al risarcimento dei danni per ritardata restituzione di un immobile alla scadenza della locazione, ai sensi dell'art. 1591 c.c, in favore di NI) denunziando, in primis, "violazione per disapplicazione dell'art. 8, comma 3, c.p.c., dell'art. 447 bis del c.p.c, in relazione all'art. 38 del c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie anteriormente
al 30 aprile 1995, formale eccezione di incompetenza per materia funzionale e violazione di rito applicazione alla fattispecie in relazione all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, errore in procedendo, nullità dell'intero giudizio".
Si assume, in particolare, che l'azione di cui all'art. 1591 c.c., proposta il 27 marzo 1991 e, quindi nel pieno vigore della legge n. 353 del 1990, rientrava, per effetto dell'art. 8, c.p.c, come
novellato dalla ricordata legge n. 353 del 1990 nella competenza del pretore ed era soggetto, pertanto, al rito di cui all'art. 447-bis, al rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c, per cui viene sollevata eccezione di incompetenza del tribunale in primo grado, e della corte di appello in sede di gravame a conoscere della controversia, in applicazione dell'art. 38 c.p.c nella sua formulazione previgente nonché la nullità del procedimento per omessa adozione del rito del lavoro.
2. La deduzione è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto - del tutto apoditticamente affermato nel motivo - infatti, si osserva che l'art. 92, l. 26 novembre 1990, n. 353, nel testo come sostituito da ultimo, dall'art. 2, comma 5, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e, poi, parzialmente modificato dall'art. 6, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni nella l. 6 dicembre 1994, n. 673 recita: "fatta