Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/02/2018, n. 06888

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/02/2018, n. 06888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06888
Data del deposito : 13 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQITA3 GERALD nato il 22/02/1989 avverso la sentenza del 10/02/2016 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere A P;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza in data 10/02/2016, applicava nei confronti di G B la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al più grave reato di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivi assolutamente privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti che non prevedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del cui mancato riconoscimento l'imputato non ha quindi titolo per dolersi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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