Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2015, n. 5595
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la disciplina prevista dagli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) concerne i soli casi in cui il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identificato, o da veicolo non coperto da assicurazione, oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro, o vi venga posta successivamente. Ne deriva che, ove il danneggiato agisca in forza di polizza accessoria per danni al conducente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, e questa sia in seguito posta in liquidazione coatta amministrativa, l'azione non può essere proseguita né nei suoi confronti, né verso l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, occorrendo piuttosto che lo stesso danneggiato si insinui al passivo della procedura liquidatoria ed eserciti il proprio diritto in sede concorsuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10810-2011 proposto da:
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA 02113671008, in persona del Commissario Liquidatore dott. P M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato D B, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P AONSO PRRLNS62H17I671E, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentato e difeso dall'avvocato S L giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA ORA INA ASSITALIA SPA 00409920584;
- Intimati -
Nonché da:
INA ASSITALIA SPA 00409920584 (già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA), impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si costituisce a mezzo della Società consortile per azioni GENERALI BUSINESS SOLUTIONS, soggetta alla direzione ed al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, congiuntamente rappresentata dall'amministratore delegato Sig. NURRA GIACOMO e dal direttore generale e legale rappresentante Sig. MONTAGNINI MAURO, nella qualità di procuratrice delle società mandanti del GRUPPO GENERALI, tra cui l'INA ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FEDELI VALENTINO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in Milano del 29/01/2010, rep. 6352;
- ricorrente incidentali -
e contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA 02113671008, P AONSO PRRLNS62H17I671E;
- intimati -
avverso la sentenza n. 478/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/06/2010, R.G.N. 1610/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato BRUNO DORIA;
udito l'Avvocato LUIGI SCIUMBATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P, subiti danni alla persona a seguito di un incidente stradale, citò in giudizio la propria compagnia assicuratrice (FIRS Italiana di Ass.ne) perché fosse condannata a pagargli l'indennizzo, invocando la garanzia accessoria per danni al conducente. Il processo fu interrotto in conseguenza della posta in LCA della compagnia e poi riassunto dal P nei confronti della FIRS in LCA.
Successivamente fu integrato il contraddittorio nei confronti dell'Assitalia Le Ass.ni d'Italia quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Catanzaro nei confronti della