Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2018, n. 51221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2018, n. 51221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51221
Data del deposito : 9 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: EI BE nato in [...] il [...] avverso la sentenza n. 10790 della Corte d'Appello di Roma del 21.12.2017 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Attilio Scarcella, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 21 dicembre 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa I'll marzo 2009 dal Tribunale della stessa città, che ha condannato EI BE, in atti generalizzato, alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 bis c.p., essendo risultato accertato che l'imputato aveva compiuto sull'autovettura Porche 996 Carrera, provento di furto in danno di AN Gianni, operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, in particolare alterandone il numero del telaio ed apponendovi una targa falsa. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti nell'interesse dell'imputato due ricorsi per cassazione: l'uno, a firma . dell'avv. Attilio Sca-rcella e, l'altro, dell'avv. Pier Giorgio Manca. L'avv. Attilio Scarcella ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di indizi non univoci, concordanti e certi, inidonei pertanto a comprovare al di là di ogni ragionevole dubbio che la sostituzione del numero del telaio dell'autovettura fosse stata commessa dal ricorrente;
2) erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. e di norme processuali, non avendo la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, pur avendo affermato che il delitto era stato consumato in data antecedente all'immatricolazione del veicolo e, dunque, il 20.8.2002 e non - come contestato - il 25.2.2003. Inoltre, la condanna del OC per il reato di riciclaggio escluderebbe la responsabilità del ricorrente;
3) violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che la pena per il riciclaggio è diminuita fino a un terzo nel caso in cui - come quello in esame - il reato presupposto è punito con la pena della reclusione inferiore nel

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