Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2018, n. 51221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2018, n. 51221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51221
Data del deposito : 9 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: FEIL BERND nato in Germania il 13.11.1965 avverso la sentenza n. 10790 della Corte d'Appello di Roma del 21.12.2017 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 15.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. A S, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 21 dicembre 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa I'll marzo 2009 dal Tribunale della stessa città, che ha condannato FEIL BERND, in atti generalizzato, alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 bis c.p., essendo risultato accertato che l'imputato aveva compiuto sull'autovettura Porche 996 Carrera, provento di furto in danno di S G, operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, in particolare alterandone il numero del telaio ed apponendovi una targa falsa. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti nell'interesse dell'imputato due ricorsi per cassazione: l'uno, a firma . dell'avv. Attilio Sca-rcella e, l'altro, dell'avv. P G M. L'avv. A S ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di indizi non univoci, concordanti e certi, inidonei pertanto a comprovare al di là di ogni ragionevole dubbio che la sostituzione del numero del telaio dell'autovettura fosse stata commessa dal ricorrente;
2) erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. e di norme processuali, non avendo la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, pur avendo affermato che il delitto era stato consumato in data antecedente all'immatricolazione del veicolo e, dunque, il 20.8.2002 e non - come contestato - il 25.2.2003. Inoltre, la condanna del Carroccio per il reato di riciclaggio escluderebbe la responsabilità del ricorrente;
3) violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che la pena per il riciclaggio è diminuita fino a un terzo nel caso in cui - come quello in esame - il reato presupposto è punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni;
4) inosservanza del ne bis in idem internazionale, essendo il ricorrente stato condannato per il medesimo fatto in Germania, ove è ristretto oramai da due anni. L'avv. P G M ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 648 bis e 657 c.p., per essere il reato prescritto prima della sentenza d'appello, sulla base della stessa ricostruzione del fatto, operata in sentenza;
2) violazione dell'art. 7 c.p., atteso che il reato sarebbe stato commesso all'estero, come comproverebbero il rilascio della carta di circolazione e la pendenza di un procedimento penale avanti all'autorità giudiziaria tedesca;
3) violazione del ne bis in idem internazionale ed omessa motivazione sul punto, pendendo altro procedimento penale per il medesimo fatto a carico dell'imputato, in Germania, ove è ristretto oramai da due anni;
4) violazione dell'art. 648 bis c.p., per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente, ritenendo che egli avesse un debito nei confronti del Caroccia ma ciò sarebbe una mera ipotesi priva di riscontro;
peraltro l'intestazione dell'autovettura al ricorrente potrebbe essere solo formale;
5) violazione dell'art. 648 bis c.p., per non essere la condotta stata sussunta al più nell'ambito del reato di ricettazione, non essendo stata operazione complessa quella diretta ad individuare il numero del telaio dell'autovettura;
6) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., avendo la sentenza gravata denegato le circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad osservare che il ricorrente non era meritevole delle stesse, visti i numerosi precedenti penali e il valore del bene. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati.
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