Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2004, n. 22984

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Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 legge 353/1990 (come modificata e sostituita, da ultimo, mediante il D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata nel momento della "notificazione" dell'atto di citazione; ne consegue che il termine minimo di comparizione in giudizio di sessanta giorni di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. non è applicabile a controversia instaurata con citazione notificata il 23 ottobre 1989.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2004, n. 22984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22984
Data del deposito : 7 dicembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
M D, titolare della omonima ditta individuale, MILPAL di M D, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell'avvocato S F, che unitamente all'Avvocato G S, lo difende con procura speciale del Dott. Notaio F d G, 72100 Brindisi del 23/7/2001, Rep. 272.


- ricorrente -


contro
COOPERATIVA EDILIZIA LA RESIDENZIALE SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. M G, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ETTORE ROMAGNOLI

89, presso lo studio dell'avvocato C M, difesa dall'avvocato C V, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
MILPAL SRL;



- intimato -


avverso la sentenza n. 542/00 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione seconda civile, emessa il 27 ottobre 2000, depositata il 15/11/00;

RG. 266/98.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/04 dal Consigliere Dott. R V;

udito l'Avvocato Vigorita Celeste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO

Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato D M, quale titolare dell'omonima ditta individuale Milpal di M D, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Brindisi la società Cooperativa edilizia s.r.l. La Residenziale chiedendone la condanna, in favore della Milpal in persona del titolare M D, al pagamento della somma di L. 25.000.000 oltre iva, quale corrispettivo dei lavori indicati nell'appendice del contratto di appalto in data 2.8.1985, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Il contraddittorio era regolarmente instaurato.
All'esito della fase istruttoria il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 116/1998 in data 5.2.1998, accoglieva la domanda condannando "la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore della Milpal, in persona del titolare M D, la complessiva somma di L. 25.000.000 oltre IVA", oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo e con le spese processuali.
Proponeva appello la Cooperativa La Residenza citando "la impresa Milpal, in persona del suo titolare M D". Si costituiva in giudizio "M D quale amministratore unico (e titolare) della Milpal S.R.L.".
La Corte d'appello di Lecce, in accoglimento del primo motivo di appello, riconoscendo il difetto di titolarità nel rapporto dedotto in giudizio della "Impresa Milpal" respingeva la domanda proposta appunto dalla "predetta impresa".
Rilevava a tal fine che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e tutti gli ulteriori atti difensivi erano stati proposti dalla "Impresa MILPAL, in persona del suo titolare M D", mentre sia il contratto d'appalto, sia la successiva appendice (con la quale fu pattuito il corrispettivo di L. 25.000.000 richiesto con il presente giudizio) erano stati conclusi tra la srl Milpal e la Cooperativa La Residenza, e tra le stesse parti si era svolto l'intero rapporto contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione D M, titolare della omonima ditta individuale MILPAL di M D, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa Edilizia srl La Residenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132 nr. 2 c.p.c.". Sostiene a tal fine che la omessa menzione della partecipazione al giudizio di secondo grado di D M, seppure come contumace, e la sua mancata indicazione nella intestazione della sentenza conducono alla nullità della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 132 n. 2 c.p.c.. Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza la mancanza di un provvedimento formale declaratorio della contumacia non è di per sè causa di nullità, verificandosi questa solo ove non siano state rispettate quelle prescrizioni giuridiche poste a tutela del contumace. La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta, infatti, una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio -come nella fattispecie in esame - è stato ritualmente costituito nei confronti di tale parte (Cass. 25.2.1997, n. 1697;
Cass. 19.8.1991, n. 8873). Inoltre, l'omessa indicazione delle parti e dei difensori nella intestazione della sentenza, come prevede l'art. 132 c.p.c., o la commissioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza. Questa si verifica soltanto se tali difetti abbiano determinato una effettiva, mancata partecipazione della parte al giudizio;
in tal caso infatti sarebbero violati sia il principio del contraddittorio, sia il diritto di difesa (Cass.

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