Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12723
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN MD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona riformava - quanto alla pena che modificava - la sentenza del Tribunale di Ancona del 12 marzo 2019 che aveva condannato l'imputato DI IN per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver, con frasi e gesti a lui rivolti, offeso l'onore e il prestigio di un brigadiere dei carabinieri, nel corso di un'udienza penale, nella quale costui era stato citato a depore come teste.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 341-bis, e 359 cod. pen.;
travisamento di prove. Erano presenti al fatto - come dedotto in appello - solo colleghi della persona offesa e persone appartenenti alla pubblica amministrazione. Tali soggetti non potevano essere considerati quali persone presenti di cui all'art. 341-bis cod. pen,. e solo in via meramente deduttiva poteva essere ritenuta la presenza di estranei alla pubblica amministrazione. Quanto poi alla frase pronunciata all'esterno dell'aula, difetta qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza di un pregiudizio cumulativo (offesa diretta al singolo e all'intera pubblica amministrazione).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. La motivazione sulla recidiva è basata unicamente sul numero di precedenti riportati, senza valutare la distanza temporale dei precedenti, l'entità della ricaduta, i parametri ex art. 133 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. La Corte di appello non ha tenuto conto degli elementi a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche indicati nell'appello, basandosi su una motivazione di stile.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in