Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22235

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Le previsioni di scadenza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani) devono intendersi estese a tutte le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nessuna esclusa, con conseguente travolgimento delle disposizioni di favore dettate per la Valtellina dall'art. 8-quater della l. n. 102 del 1990 e dall'art. 24 della l. n. 282 del 1991, attesi il tenore letterale della norma ed il suo dichiarato carattere attuativo della direttiva 96/92/CE, che, al fine di blindare la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, ha sancito l'obbligo per gli Stati membri di disciplinare con normativa transitoria espressa, da sottoporre al vaglio della Commissione, impegni o garanzie di gestione accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e che potessero restare inadempiuti a causa delle disposizioni della stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22235
Data del deposito : 3 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

122235/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concessione di grande LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE derivazione di acque SEZIONI UNITE CIVILI pubbliche per uso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: idroelettrico;
termini di Primo Pres.te f.f. Dott. RENTO RORDORF scadenza;
legislazione Presidente Sezione Dott. SALVATORE DI PALMA - di favore per la Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Valtellina;
d.lg. n. 79 Dott. ADELAIDE ADOLA - Rel. Pres. Sezione - del 1999 Consigliere Dott. ANIELLO NPPI R.G.N. 25269/2014 -Cron. 22235 Consigliere Dott. MARIA CRISTIN GIANCOLA -- Consigliere Rep. Dott. B B Ud. 27/09/2016 Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO PU - Consigliere C.I. Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25269-2014 proposto da: R L, in persona del Presidente pro elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO2016 tempore, 534 VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e Ρ D V, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati E C ed I C, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati G G, MARIA SIMONETTA STRANEO MOLLICA, per delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2014 del TRIBUNLE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata 1'11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Presidente Dott. ADELAIDE ADOLA;
uditi gli avvocati Marco CEDERLE, Ernesto CONTE e MOLLICA STRANEO Maria Simonetta;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Italgen s.p.a., titolare della concessione di grande derivazione di M, originariamente rilasciata a Italcementi, con scadenza al 19 dicembre 2001, ovvero per una durata di anni sessanta, a partire dal 20 dicembre 1941, convenne innanzi al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Milano la Regione Lombardia, per ivi sentire accertare il suo diritto al prolungamento della stessa per un periodo di pari durata, e cioè fino al 18 dicembre 2061. Sostenne che, ricadendo l'impianto nel territorio ove era applicabile la legge n. 102 del 1990 (la c.d. legge Valtellina), il cui articolo 8 obbligava l'Enel a rinunciare al subentro, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge n. 9 del 1991 in base al quale, nella fattispecie, il prolungamento - della durata della concessione era disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello dei Lavori pubblici, per un periodo massimo di sessanta anni - costituiva fonte di un diritto soggettivo perfetto alla richiesta procrastinazione del termine. La Regione Lombardia, contestò l'avversa pretesa. Il giudice adito rigettò la domanda. Osservò, a sostegno della scelta decisoria adottata, che le previsioni di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 9 del 1991, dovevano ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore - prima dell'intervento del provvedimento amministrativo discrezionale in ordine al prolungamento dell'art. 12, - comma 7, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva comunitaria 96/92/CE, concernente la liberalizzazione del mercato dell'energia. Aggiunse che, prevedendo la predetta norma solo la durata massima, ma non quella minima, del prolungamento, all'interesse della parte al suo riconoscimento non poteva attribuirsi la consistenza di diritto soggettivo. Proposto gravame dalla soccombente società, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 11 giugno 2014, lo ha accolto, per l'effetto dichiarando, in riforma della decisione di prime cure, che la concessione di derivazione di acque pubbliche relativa all'impianto idroelettrico di M si è automaticamente prolungata, in virtù dell'art. 24, comma 6, legge 9 gennaio 1991, n. 9, per un periodo massimo di anni sessanta dalla originaria scadenza, salva la eventuale adozione, da parte della Regione Lombardia, di un provvedimento che stabilisca un periodo minore. 1 Il ricorso della Regione Lombardia è affidato a quattro motivi. Si è difesa con controricorso Italgen s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nel motivare il suo convincimento il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha precisato: a) che gli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, avevano stabilito che l'Enel avrebbe rinunciato alla facoltà di acquisire, alla scadenza, i beni degli impianti idroelettrici i cui titolari si fossero impegnati ad eseguire lavori di ristrutturazione, di talché la competente amministrazione avrebbe dovuto determinare, in relazione agli stessi, un nuovo termine finale di durata del rapporto;
b) che l'impianto idroelettrico di M si trova in Valtellina, nell'area di applicabilità della legge n. 102 del 1990, il cui art. 8, comma 4, aveva previsto, in deroga alle menzionate disposizioni, la rinunzia tout court dell'Enel ad avvalersi della facoltà di acquisizione;
c) che, con specifico riferimento a detta ipotesi, l'art. 24, comma 6, legge 9 gennaio 1991, n. 9, integrato e modificato dall'art. 24 della legge 25 agosto 1991, n. 282, aveva sancito che il prolungamento della durata della concessione veniva disposto, senza necessità di istanza del concessionario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello dei Lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di anni sessanta. Orbene, secondo il

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