Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2003, n. 11149

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La responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera deve essere esclusa qualora il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera, riducendo il primo a 'nudus minister', ovvero abbia incaricato di detta esecuzione una impresa che sapeva essere priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell'opera affidatale (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di una società alla quale era stata appaltata l'estrazione di olio da mandorle, in quanto la committente si era dimostrata a conoscenza dell'inesperienza dell'appaltatrice ed aveva collaborato alla risoluzione dei problemi tecnici esercitando un continuo controllo preventivo nel corso della lavorazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2003, n. 11149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11149
Data del deposito : 16 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. D B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRANTOIO GHEZZI SNC di GHEZZI MAURO & C SNC, in persona del Liquidatore e legale rappresentante M G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell'avvocato M C B, difeso dall'avvocato F T, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
F B DSTILLERIA OLEIFICIO SRL, in persona del suo legale rappresentante sig. S P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo difende unitamente all'avvocato E M, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1437/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 12/10/99, depositata il 13/11/99;

RG. 817/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/03 dal Consigliere Dott. B D;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Frantoio Ghezzi di Ghezzi Mauro e c. conveniva innanzi, al tribunale di Pistoia la s.r.l. fratelli Banci distilleria - oleificio e sull'assunto che la società convenuta non aveva eseguito a regola d'arte l'operazione commessale di estrazione di olio - burro da mandorle di Karatè, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti (lire 316.146.577). Costituitasi in giudizio, la società convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di rimborso delle spese (lire 8.022.399) sostenute per adattare le macchine alla lavorazione richiesta.
Il tribunale, istruita la causa, respingeva sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
Proposto gravame, la corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 12.10.1999, lo accoglieva nella parte concernente le spese di lite, che compensava interamente, e lo rigettava per il resto, considerando per quanto ancora interessa che, come accertato dai primi giudici, la società convenuta era "inesperta in materia di estrazione dell'olio o burro di Karatè" e di questa inesperienza era consapevole la società Frantoio Ghezzi tanto da "avere collaborato fattivamente nel risolvere i problemi";
che "il principale motivo dell'irrancidimento come riscontrato dal c.t.u. non può essere imputato al Banci, stante il continuo controllo preventivo e la conforme ed esplicita accettazione del prodotto finito da parte del committente".
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione la s.n.c. Frantoio Ghezzi;
resiste con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 1176, 1218, 1667 c.c., nonché insufficiente motivazione, la società ricorrente deduce che per adempiere l'obbligazione che si era assunta la società Fratelli Banci avrebbe dovuto fornire una determinata quantità di olio con specifiche caratteristiche e, non avendola fornita, l'obbligazione è rimasta inadempiuta;
non può applicarsi alla fattispecie l'art. 1667 c.c., presupponendo tale disposizione un'opera viziata ed essendo, invece, l'olio fornito completamente inidoneo alla sua destinazione;
se, poi, la

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