Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/1978, n. 659

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La tutela contro la contraffazione di marchi d'impresa e configurabile solo fra prodotti affini, e, cioe, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare. L'indagine sulla ricorrenza di detta affinita, istituzionalmente demandata al giudice del merito, e non censurabile in Sede di legittimita, ove sorretta da congrua motivazione, non e vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella stessa classe merceologica, fra quelle elencate dalla tabella C allegata al RD 21 giugno 1942 n 929 (sostituita dalla legge 10 aprile 1954 n 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalita prevalentemente fiscali. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano escluso l'indicata affinita fra un prodotto vitaminico, integrativo dell'alimentazione di animali, ed una specialita veterinaria, destinata alla prevenzione e cura di affezioni settiche degli animali). ( V 4107/74, mass n 372731; ( V 442/72, mass n 356371; ( V 3029/69, mass n 342932).*

In tema di brevetti per marchi d'impresa, gli artt 13 e 14 del RD 21 giugno 1942 n 929, ove prevedono, rispettivamente, la facolta di far uso della propria ditta come marchio ed il divieto di inserire nel marchio stesso la ditta altrui, non comportano deroga al principio in base al quale la contraffazione di marchi, anche nelle ipotesi di utilizzazione nei medesimi della ditta, e configurabile solo fra prodotti confondibili, in quanto affini. ( V 814/75, mass n 374188).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/1978, n. 659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 659
Data del deposito : 13 febbraio 1978

Testo completo

In tema di brevetti per marchi d'impresa, gli artt 13 e 14 del RD 21 giugno 1942 n 929, ove prevedono, rispettivamente, la facolta di far uso della propria ditta come marchio ed il divieto di inserire nel marchio stesso la ditta altrui, non comportano deroga al principio in base al quale la contraffazione di marchi, anche nelle ipotesi di utilizzazione nei medesimi della ditta, e configurabile solo fra prodotti confondibili, in quanto affini. ( V 814/75, mass n 374188).*