Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2017, n. 30155
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.D. e L.J., soci della NI Sas, conferivano in società, con atto costitutivo del 31 luglio 2002, un diritto d'uso immobiliare per il valore di Euro 2000,00, avendone detratto dal valore pieno di Euro 390.000,00 l'importo di Euro 388.000,00 conseguente ad iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle entrate, ritenuto il bene tassabile nella misura piena, notificava, in rettifica, avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro, avverso il quale la società proponeva ricorso.
L'impugnazione era respinta, decisione poi confermata dal giudice d'appello.
La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
La ricorrente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi il giudice d'appello limitato ad approvare la decisione di primo grado, senza una autonoma elaborazione nè argomentare sulle ragioni di gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
Il giudice d'appello, su entrambe le questioni di gravame (tempestività dell'avviso e rilevanza dell'ipoteca), ha infatti espresso proprie, ancorchè estremamente sintetiche, rationes decidendi ("il diritto d'uso, oltre che per la mancata inclusione tra i diritti suscettibili di ipoteca... è un istituto di carattere temporaneo ... non è cedibile quest'ultimo rilievo rende palese che l'Amministrazione... sostanzialmente procedette ad un accertamento con riferimento al quale operava la proroga dei termini"), il che esclude una carenza assoluta di motivazione, salva la verifica della sufficienza della stessa.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art.