Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4813
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Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti con il sistema del cottimo misto, il diritto soggettivo alla equiparazione retributiva tra corrispettivo delle prestazioni eccedenti una determinata franchigia e corrispettivo per il lavoro straordinario è subordinato allo svolgimento delle prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, di cui deve essere data la prova, stante l'ontologica differenza tra lavoro a cottimo e straordinario, che è alla base della disciplina codicistica (artt. 2099 e 2108 del cod. civ.); differenza ribadita nella normativa speciale sulle competenze accessorie del personale in argomento (art. 33 della legge n. 34 del 1970, art. 3 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e, in precedenza, art. 37 della legge n. 685 del 1957), che attribuisce anche al direttore generale la possibilità di autorizzare il sistema di lavoro a cottimo e di fissare norme particolari per l'esecuzione di detto lavoro (art. 35 della legge n. 34 del 1970, art. 5 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e, in precedenza, art. 40 della legge n. 685 del 1957). Nè il diritto suddetto, all'adeguamento sulla base delle variazioni in aumento del lavoro straordinario introdotte con norme di legge, può fondarsi: sulla mera parametrazione fissata dalle circolari autorizzative, che non fanno venir meno l'ontologica differenza tra le prestazioni; su un uso negoziale ai sensi dell'art. 1340 del cod. civ., per l'estensione di tale parametrazione a periodi successivi, essendo rimasto soggetto il rapporto di lavoro in questione alla disciplina pubblicistica sino al giugno 1988, mentre tale uso presuppone un ambito di autonomia privata; su un uso normativo (art. 8 preleggi), che opera solo nei casi in cui è la stessa legge a rinviare ad esso; sull'art. 36 Cost., valevole per il complesso della retribuzione e non per le singole componenti; sulla formazione di tariffe di cottimo non modificabili se non con il rispetto degli artt. 2100 e 2101 cod. civ., stante la non permeabilità della disciplina pubblicistica sino al giugno 1988, e la mancanza delle condizioni per l'applicabilità dei suddetti articoli per il periodo successivo; ferma restando la mancanza di rilievo decisorio delle norme pattizie successive (art. 6 del CCNL del 1987 e art. 45 del CCNL del 1990).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (GIÀ FERROVIE DELLO STATO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato G C, che la difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
L F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo difende unitamente all'avvocato V R, giusta deleghe in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1215/01 del Tribunale di PALERMO, depositata il 19/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/05 dal Consigliere Dott. G V;
uditi gli avvocati M P, per delega dell'avvocato Giuseppe CONSOLO, Sergio MAGRINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 febbraio 1991, F L conveniva in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato per ottenere la condanna della società di cui era dipendente con la qualifica di segretario, alla rivalutazione del compensi percepiti e per i lavori a cottimo prestato dal 1979 in poi, previa dichiarazione dell'illegittimità della deliberazione adottata dal direttore generale di detta società con circolare n. 0027888 del 17 luglio 1987. Al riguardo esponeva che il compenso per lavoro a cottimo era stato costantemente agganciato a quello dovuto per il lavoro straordinario sino al 1979, ma non successivamente, lamentando la verificatasi sperequazione fra il compenso per lavoro straordinario, che era stato nel tempo progressivamente maggiorato per effetto di disposizioni di legge, e quello per il lavoro a cottimo rimasto collegato alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 1188/1977. Dopo la costituzione della società convenuta, il Pretore di Palermo con sentenza 1^ ottobre 1993 rigettava la domanda attrice. A seguito di gravame del lavoratore il Tribunale di Palermo con sentenza del 19 ottobre 2001, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione, nei limiti della prescrizione quinquennale, del compenso per lavoro prestato a cottimo in relazione agli aumenti via via intervenuti del compenso per lavoro straordinario e compensava tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che l'adeguamento del corrispettivo di cottimo alla nuova e crescente misura dei compensi per lavoro straordinario è configurabile non solo nei casi in cui le prestazioni lavorative a cottimo si siano svolte oltre l'orario normale, ma anche nei casi in cui la parametrazlone della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario sia stata disposta dal datore di lavoro nell'ambito del suo potere discrezionale sulla base di una disposizione di legge(art. 35 legge 11 febbraio 1970 n. 34). Ed invero, una diversa opinione, e cioè il richiedere che il lavoro a cottimo debba essere prestato - per la parametrazione allo straordinario - oltre l'orario normale significherebbe annullare ogni distinzione tra lavoro a cottimo e lavoro straordinario. Aggiungeva ancora 11 Tribunale che, per andare in contrario avviso, non potevano assumere alcuna rilevanza eventuali circolari del direttore generale, come quella del 17 luglio 1987, ed eventuali accordi o contratti collettivi, che in quanto volti ad eliminare la correlazione tra straordinario e compenso di cottimo, si ponevano in contrasto con il disposto del comma secondo dell'art. 2101 c.c., in base alla quale "le tariffe di cottimo possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro ed in ragione degli stessi".
Non potevano, infine, assumere alcun rilievo norme di natura contrattuale.
In particolare non aveva influenza ai fini decisori l'accordo del l'agosto 1987, allegato al contratto collettivo di categoria del 1987- 1989, e precisamente il punto 6.4 di tale accordo, perché tale disposizione era riferita a prestazioni di cottimo per particolari categorie e per particolari motivi "di urgenza, eccezionalità, disagio, gravosità e responsabilità derivanti dagli incarichi affidati agli interessati", ma non certo a quelle prestazioni in relazione alle quali il cottimo è soltanto un sistema di retribuzione, diretto alla incentivazione della produttività del lavoratore. Per di più se la suddetta disposizione si riferisse alla generalità dei compensi a cottimo risulterebbe nullo perché in violazione dell'art. 2101, comma 2, c.c.. Ed ancora, non poteva attribuirsi efficacia innovativa, sino alla determinazione di nuove condizioni di lavoro, neanche all'art. 45 del c.c.n.l. del 1990/1992, secondo cui il sistema del lavoro a cottimo
può - con la predeterminazione delle relative tariffe e modalità di esecuzione - essere adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali, con la non cumulabilità dei compensi per cottimo con quelli previsti per il lavoro straordinario. Avverso tale sentenza la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso F L, che ha anche esso depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. Gli atti della presente controversia sono stati rimessi a queste Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza del 27 marzo 2004 della sezione Lavoro di questa corte, che ha da un lato ritenuto passaggio obbligato per la sua decisione la risoluzione di questioni di diritto già decise in senso difforme dalla stessa Sezione, ed ha, dall'altro, rimarcato la particolare rilevanza di dette questioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la società ricorrente denunzi a violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1970 n. 34, dell'art. 5 del d.p.r. 16 settembre 1977 n. 1988, dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1979 n. 42, e degli artt. 2100, 2101 e 2108 c.c. in
riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente lamenta che il giudice d'appello ha trascurato di precisare la differenza tra cottimo e straordinario, che la legge (art. 2100 e 2108 c.c.) e la giurisprudenza hanno sempre individuato per il secondo istituto nell'elemento caratterizzante del prolungamento dell'attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, e per il primo istituto invece in un sistema di retribuzione commisurato ad un prodotto o risultato. In altri termini la retribuzione dello straordinario compensa il sacrifico connesso alle prestazioni eccedenti le ore normali di lavoro, quella del cottimo premia la produzione raggiunta, sicché nella prima il prodotto e nella seconda il tempo risultano essere elementi secondari. Se quindi lo straordinario ricorre solo quando vi è superamento delle ore normali, esso deve escludersi anche se durante queste ore si intensifichino il ritmo di lavoro o si produca di più. 1.1. corollario di tali principi è, per la ricorrente, l'ammissibilità di una applicazione del sistema degli adeguamenti retributivi previsto per il lavoro straordinario solo se la relativa prestazione è stata fornita in orario eccedente quello normale;
circostanza questa non provata in alcun modo da F L. 1.2. Sotto altro versante la ricorrente società - dopo avere premesso che l'equiparazione retributiva dei due istituti e della conseguente automatica applicabilità al compenso per cottimo delle rivalutazioni introdotte per lo straordinario viene fondato sulle circolari emanate dal direttore generale delle Ferrovie - ribadisce che l'asserita omologazione del sistema retributivo e rivalutativo del cottimo e dello straordinario non può fondarsi sulle norme giuridiche regolanti la materia, le quali non equiparano gli istituti in esame(art. 8 d.p.r. 1079/1970 ed art. 1 d.p.r. n. 1188 del 1977), ma si limitano a prevedere un sistema di adeguamento per le prestazioni straordinarie (art. 17 legge n. 42 del 1979 e successive leggi n. 885 del 1980, 426 del 1982 e 292 del 1984). Non si è così in presenza di un automatico collegamento tra due sistemi retributivi, non essendovi ne' negli accordi sindacali ne' nelle circolari della società una equiparazione di siffatti sistemi, ma si è in presenza di aggiornamenti non automatici - voluti di volta in volta dalle parti sociali o dall'azienda datoriale ed attestati da circolari del direttore generale - delle tariffe di cottimo, in connessione ed in considerazione dell'incremento subito dai compensi per lo straordinario.