Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/2021, n. 40400
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In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato.
In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE DIRITTI 16 DIC 2021 MO AULA 'B' ESENTE 40400/21 EREGISTRAZIONE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18647/2019 Cron. 40400 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. U BNO Presidente Ud. 28/09/2021 Consigliere PU Dott. R MNO Dott. G ME Consigliere Consigliere Dott. D CRE Rel. Consigliere Dott. L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18647-2019 proposto da: COLACIURI LUCIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato D M;
- ricorrente -
contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2794 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, V T, M S, V S;
- controricorrente avverso la sentenza n. 715/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 0325/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato D M;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale dell'avvocato M S.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 19.12.2018, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Lucia Colaciuri volta alla declaratoria del proprio diritto ad aver corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola spettantele quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore al salario medio convenzionale per la provincia di Reggio Calabria ovvero, in subordine, al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa. La Corte, per quanto rileva in questa sede, ha dapprima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato;
in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell'anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso;
da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l'infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l'inconsistenza, e ha compensato le spese del grado ex art. 152 att. c.p.c.- 3 Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione Lucia Colaciuri, deducendo cinque motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, nonché dell'art. 1 (rectius, 01), comma 4, d.l. n. 2/2006 (conv. con I. n. 81/2006), in relazione all'art. 8, I. n. 334/1968, e all'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), ed altresì dell'art. 2, commi 5 e 153, I. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l'art. 1, comma 785, I. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l'art. 01, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all'art. 8, I. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dall'art. 8, I. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato 4 con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione dell'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 32, I. n. 264/1949, dell'art. 3, d.l. n. 942/1977 (conv. con I. n. 41/1978), e dell'art. 8, I. n. 155/1981, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale 5 non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio. Ciò posto, il primo motivo è infondato. Com'è noto, le prestazioni per la disoccupazione spettanti ai lavoratori agricoli hanno storicamente presentato almeno due profili di specificità rispetto a quelle previste per la restante parte dei lavoratori subordinati: da un lato, per le peculiari modalità di accertamento e riscossione, che ne fanno, più che una provvidenza per contrastare la disoccupazione involontaria, uno strumento d'integrazione del reddito per indennizzare la precarietà, la discontinuità o stagionalità dell'attività svolta in agricoltura (cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 21564 del 2017, sulla scorta, ex aliis, di Cass. S.U. n. 6491 del 1996 e Corte cost. n. 53 del 2017);
dall'altro lato, per la platea dei potenziali beneficiari, che ben prima delle note modifiche nel regime dell'indennità ordinaria di disoccupazione ha incluso anche i lavoratori - autonomi tipici del settore agricolo, vale a dire i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti (cfr. art. 8, I. n. 334/1968). Tali specificità hanno a loro volta dato luogo al problema della retribuzione sulla cui base commisurare i contributi e le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli: e ciò non soltanto per la difficoltà di assumere quale base di calcolo retribuzioni che sono alquanto variabili nel corso dell'anno, ma altresì per l'impossibilità di configurare una "retribuzione" per i lavoratori autonomi, che pure sono beneficiari delle prestazioni di disoccupazione. Proprio per ciò, pressoché coevamente