Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18686
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N M C nato a Ferrara il 28/08/1973 avverso la sentenza del 20/04/2021 della Corte di Appello di Bologna. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile FERMIL srl, Avv. G A C C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e prodotto comparsa conclusiva e nota spese;
udito il difensore della ricorrente, Avv. A V, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. M C N, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21 luglio 2020, dal Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., dichiarando la prescrizione delle condotte poste in essere sino al 20 ottobre 2013. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 124 e 646 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tempestività della querela. Secondo la ricorrente la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il termine di legge per la proposizione della querela decorrerebbe dalla data in cui il liquidatore ha eseguito gli approfondimenti contabili (17 novembre 2015) e non dal momento in cui la NAVA è stata licenziata per aver falsificato i documenti contabili allo scopo di giustificare i prelievi in denaro (5 novembre 2015);
a giudizio della difesa la querela presentata in data 9 febbraio 2016 sarebbe tardiva in quanto la persona offesa avrebbe avuto piena contezza della commissione dei reati in data anteriore al licenziamento della ricorrente. La difesa ha, inoltre, rimarcato l'inapplicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018 in quanto il diritto di esercitare querela nel caso di specie era già stato esercitato.
3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza della legge penale in ordine alla legittimazione del liquidatore a sporgere querela per conto della persona offesa. A giudizio della difesa, il liquidatore della società era privo del potere di presentare querela in considerazione del fatto che il 50% delle quote della società FERMIL srl appartenevano al padre dell'imputata con conseguente conflitto di interessi fra il NAVA e l'altro socio della compagine societaria. Per questo motivo il liquidatore avrebbe dovuto richiedere all'assemblea dei soci l'autorizzazione a presentare querela nei confronti della ricorrente. La difesa, infine, afferma che l'imputata non sarebbe punibile nei confronti del padre ai sensi dell'art. 649 cod. pen.
3. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe carente laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare il criterio in forza del quale è stato determinato l'aumento di pena a titolo di continuazione ed il quantum di pena detratto per ciascuno dei reati estinti per prescrizione.
4. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la carenza, erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza i dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen. La motivazione sarebbe illogica valorizzando esclusivamente il profilo soggettivo delle condizioni finanziarie della persona offesa nonostante tale criterio sia ritenuto meramente sussidiario dalla giurisprudenza di legittimità.Ulteriore profilo di illogicità conseguirebbe alla rilevanza delle singole somme prelevate dalla NAVA nonostante le stesse siano minimali, non potendosi considerare la somma di euro 3.600,00 stante la sopravvenuta prescrizione della condotta di appropriazione di tale somma. Il percorso argomentativo sarebbe, infine, apodittico nella parte in cui i giudici di appello affermano che, all'epoca dei fatti, la società FERMIL srl versava in difficili condizioni economiche, affermazione che si porrebbe in contrasto con il fatto che il 50% del capitale sociale della predetta compagine societaria era detenuto dalla società Perissinotto spa, azienda leader a livello mondiale nella produzione di pompe con un capitale sociale di sei milioni di euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3,
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile FERMIL srl, Avv. G A C C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e prodotto comparsa conclusiva e nota spese;
udito il difensore della ricorrente, Avv. A V, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. M C N, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21 luglio 2020, dal Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., dichiarando la prescrizione delle condotte poste in essere sino al 20 ottobre 2013. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 124 e 646 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tempestività della querela. Secondo la ricorrente la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il termine di legge per la proposizione della querela decorrerebbe dalla data in cui il liquidatore ha eseguito gli approfondimenti contabili (17 novembre 2015) e non dal momento in cui la NAVA è stata licenziata per aver falsificato i documenti contabili allo scopo di giustificare i prelievi in denaro (5 novembre 2015);
a giudizio della difesa la querela presentata in data 9 febbraio 2016 sarebbe tardiva in quanto la persona offesa avrebbe avuto piena contezza della commissione dei reati in data anteriore al licenziamento della ricorrente. La difesa ha, inoltre, rimarcato l'inapplicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018 in quanto il diritto di esercitare querela nel caso di specie era già stato esercitato.
3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza della legge penale in ordine alla legittimazione del liquidatore a sporgere querela per conto della persona offesa. A giudizio della difesa, il liquidatore della società era privo del potere di presentare querela in considerazione del fatto che il 50% delle quote della società FERMIL srl appartenevano al padre dell'imputata con conseguente conflitto di interessi fra il NAVA e l'altro socio della compagine societaria. Per questo motivo il liquidatore avrebbe dovuto richiedere all'assemblea dei soci l'autorizzazione a presentare querela nei confronti della ricorrente. La difesa, infine, afferma che l'imputata non sarebbe punibile nei confronti del padre ai sensi dell'art. 649 cod. pen.
3. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe carente laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare il criterio in forza del quale è stato determinato l'aumento di pena a titolo di continuazione ed il quantum di pena detratto per ciascuno dei reati estinti per prescrizione.
4. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la carenza, erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza i dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen. La motivazione sarebbe illogica valorizzando esclusivamente il profilo soggettivo delle condizioni finanziarie della persona offesa nonostante tale criterio sia ritenuto meramente sussidiario dalla giurisprudenza di legittimità.Ulteriore profilo di illogicità conseguirebbe alla rilevanza delle singole somme prelevate dalla NAVA nonostante le stesse siano minimali, non potendosi considerare la somma di euro 3.600,00 stante la sopravvenuta prescrizione della condotta di appropriazione di tale somma. Il percorso argomentativo sarebbe, infine, apodittico nella parte in cui i giudici di appello affermano che, all'epoca dei fatti, la società FERMIL srl versava in difficili condizioni economiche, affermazione che si porrebbe in contrasto con il fatto che il 50% del capitale sociale della predetta compagine societaria era detenuto dalla società Perissinotto spa, azienda leader a livello mondiale nella produzione di pompe con un capitale sociale di sei milioni di euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3,
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