Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/2020, n. 25631
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 25614-2016 proposto da: COOPERATIVA BERGAMASCA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLISIO 9, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato F R;2020 - ricorrente - 1642 contro D M H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato P N, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L G P;- controricorrente - nonche' da: ITALTRANS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;- controrícorrente - ricorrente incidentale - contro COOPERATIVA BERGAMASCA S.R.L., D M H;- intimati - avverso la sentenza n. 93/2016 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 22/04/2016 r.g.n. 2025/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. N D M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per: rigetto primo motivo ricorso, accoglimento secondo e terzo motivo, accoglimento ricorso incidentale;udito l'Avvocato C P. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 22 aprile 2016, la Corte d'Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e accoglieva la domanda proposta da D M H nei confronti della Società Cooperativa Bergamasca a r.l. e della Italtrans S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Cooperativa, presso la quale operava quale socio lavoratore e della Italtrans S.p.A. in solido, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per essere l'istante ivi impiegato in forza di un contratto di appalto in essere tra le due società, alla restituzione in favore dell'istante delle somme trattenutegli nel corso del rapporto dall'1.10.2010 al 28.8.2012 a titolo di "quota sociale", euro 0,88 l'ora ed euro 100 mensili, e di quelle conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla Cooperativa e, nel merito, dovute in restituzione le somme trattenute per essere state queste illegittimamente operate, stante la genericità delle delibere sociali che imponevano da parte dei soci il versamento di un contributo a ripiano delle perdite di bilancio. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società Cooperativa Bergamascva a r.I., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, si l'originario istante sia la Itraltrans S.p.A. che a sua volta propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, in relazione al quale entrambi gli intimati non svolgono alcuna attività difensiva. La Società ricorrente ha poi presentato memoria
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