Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/05/2024, n. 36460
Sentenza
30 maggio 2024
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30 maggio 2024
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Massime • 1
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.
Sul provvedimento
Testo completo
36460-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 9 Anna Petruzzellis -CC 30/05/2024 Rosa Pezzullo R.G.N. 26680/2023 Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Giovanna Verga Giuseppe Santalucia - Relatore - Giovanni Liberati Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI RE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Giuseppe Santalucia;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo Viola e del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, ha disposto su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza del 3 maggio 2023 depositata in pari data, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata nei confronti di RE RI con la sentenza di condanna emessa il 20 luglio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria e poi riformata con sentenza del 21 luglio 2017 della Corte di appello in sede. La sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato. La mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione condizionale non avrebbe potuto essere concessa in ragione del fatto che RE RI aveva in precedenza riportato ben cinque sentenze di condanna a pena detentiva per delitto, ottenendo peraltro la sospensione condizionale in due occasioni. Il certificato del casellario giudiziale aggiornato era invece agli atti del fascicolo del giudizio di appello, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di condizioni ostative al mantenimento della sospensione condizionale applicata in primo grado.
1.1. Il giudice dell'esecuzione ha però osservato che nel giudizio di appello non si era fatta questione in ordine alla illegittimità della statuizione in punto di sospensione condizionale. Nessun motivo dell'atto di appello aveva avuto ad oggetto il punto relativo alla sospensione condizionale già concessa, e il pubblico ministero non aveva sollecitato il provvedimento di revoca. Nessun ostacolo si è pertanto frapposto all'esercizio del potere di revoca che l'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione anche per l'ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata concessa illegittimamente in presenza di condizioni ostative non rilevate.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RE RI, Avv. F. Collia, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Giudice dell'esecuzione ha male interpretato ed erroneamente applicato gli artt. 163 e 168 cod. pen. Il giudice di appello ha il potere di revocare la statuizione di sospensione condizionale della pena, adottata dal giudice di primo grado, quando, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, ritenga che il beneficio sia stato concesso in violazione di legge. Non occorre, affinché il potere di revoca possa legittimamente essere esercitato, che sia stata proposta impugnazione sul punto o che l'esercizio del potere di revoca sia stato sollecitato;
e ciò perché il giudice di appello ha il dovere di verificare la correttezza del provvedimento concessorio del giudice di primo grado. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva in atti il certificato del casellario giudiziale aggiornato, sicché la causa ostativa era documentalmente nota al تند 2 giudice della cognizione. Deve allora trovare applicazione il principio di diritto stabilito da Sez. U., n. 37435 del 23 aprile 2015, ON, Rv. 264381, in forza del quale al giudice dell'esecuzione non è consentita la revoca della sospensione condizionale della pena quando le cause ostative alla concessione erano documentalmente note al giudice della cognizione. Il principio opera pur quando il dato, della presenza di cause ostative, sia stato oggetto di una «valutazione implicita» in sede di cognizione, che si verifica le volte in cui la causa ostativa sia documentata e risulti in tal modo oggettivamente compresa nel perimetro del giudizio.
3. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza del 22 febbraio 2024, rilevando l'esistenza di un contrasto in ordine alla legittimità della revoca in esecuzione della sospensione condizionale della pena applicata in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota però a quello di appello, il quale ultimo non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero o, ancora, non sia stato da quest'ultimo sollecitato alla revoca.
3.1. Secondo un primo orientamento - che dichiara di non contravvenire al principio di diritto dettato da Sez. U, ON con la premessa che detto principio ha riferimento soltanto al giudice della cognizione che ha concesso il beneficio - il giudice di appello, pur in assenza di impugnazione o di sollecitazione del pubblico ministero, può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in attuazione di un potere che presenta connotati di facoltatività e opera in funzione surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (v. Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Lanza, Rv. 247241 -01). Il suo intervento è meramente eventuale, sicché l'omissione, non censurabile per mezzo dell'impugnazione, è rimediata in forza della autonoma competenza del giudice dell'esecuzione senza che possa apprezzarsi alcuna preclusione da giudicato. Quel che importa, ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca in sede esecutiva, è che l'elemento idoneo a giustificare la revoca non sia stato oggetto neppure di «valutazione implicita» siccome compreso nell'ambito dello scrutinio del giudice della cognizione. In assenza di impugnazione del pubblico ministero, proseguono le decisioni che formano questo orientamento, non si prefigura alcuna forma di acquiescenza che impedisca di far valere in esecuzione quanto avrebbe dovuto essere dedotto con l'impugnazione. Si sono espresse nel modo appena riassunto numerose sentenze, tra cui Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, W 3 Rv. 282706 01 e Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01, per le quali il potere di revoca officioso riconosciuto al giudice di appello ha carattere esclusivamente anticipatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione, e dal suo eventuale mancato esercizio non può desumersi l'esistenza di una valutazione di tenore "implicito" idonea a determinare un effetto preclusivo all'esercizio del potere di revoca spettante al giudice dell'esecuzione (in senso conforme Sez. 1, n. 30709 del 12/07/2019, Coccia, Rv. 276504 - 01 e Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar Zakaria, Rv. 275408 - 01). L'ordinanza di rimessione ha opportunamente osservato che, nell'ambito di questa ricostruzione interpretativa, alla revoca del beneficio è attribuita natura dichiarativa, dal momento che gli effetti di diritto sostanziale sono connessi direttamente al verificarsi della condizione. Il provvedimento ha pertanto mera efficacia ricognitiva di una caducazione dal beneficio prodotta ope legis, con la conseguenza che il giudice di appello che lo emetta, assente l'impugnazione del pubblico ministero, non viola il divieto della reformatio in peius. Il giudice di appello, infatti, esercita in tal modo un potere equivalente a quello attribuito al giudice dell'esecuzione, senza incontrare i limiti della devoluzione (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 56279 del 24710/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113 - 01 e Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699-01).
3.2. Per altro e opposto orientamento, minoritario, il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca della sospensione condizionale, accordata in contrasto con l'art. 164, quarto comma, cod. pen., ove il giudice di appello abbia avuto in atti attestazione documentale della illegittimità della concessione del beneficio, a prescindere dal fatto che sia stato o meno investito di impugnazione sul punto del pubblico ministero. Anche questo secondo indirizzo interpretativo prende le mosse da Sez. U, ON e osserva che in detta sentenza si è chiarito che la preclusione all'intervento di revoca del giudice dell'esecuzione si realizza pur quando il dato della illegittimità della concessione sia stato implicitamente valutato in sede di cognizione, come accade quando la causa ostativa risulti apprezzabile per tabulas agli atti del procedimento pendente in grado di appello. Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906 - 01 ha affermato che la sussistenza in capo al giudice di appello del potere di revoca realizza il presupposto della inclusione della questione della revocabilità nell'ambito valutativo che gli compete, anche tenuto conto della doverosità della verifica giudiziale sul punto, con la conseguenza che, ove agli atti vi sia prova documentale della illegittimità della concessione, il mancato esercizio del potere di revoca dà luogo ad una preclusione per la fase esecutiva (cfr. anche Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01). 4 Successivamente Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023, dep. 2024, V., Rv. 285781 01 e Sez. 5, n. 22134 del 07/03/2022, Gaetano, non mass., ribadendo 1 quanto appena riassunto, hanno rilevato che l'opposto orientamento legge in modo erroneo la sentenza ON delle Sezioni Unite, con la quale afferma invece di porsi in continuità. Sopravvaluta, infatti, i poteri del giudice dell'esecuzione