Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2008, n. 18622

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Con riferimento agli autisti assunti (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 232 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 261 del 1989), con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per sopperire ad esigenze particolari dell'amministrazione della giustizia, la domanda con cui si chiede il riconoscimento dell'indennità giudiziaria (art. 2, legge n. 221 del 1988) per il periodo di lavoro svolto sulla base dei suddetti contratti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario giacché la controversia inerisce a una pretesa creditoria che si assume derivante dal suddetto rapporto che la legge qualifica come privato, con conseguente mancanza di rilievo della data di demarcazione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, relativa al rapporto di lavoro pubblico ( art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001) del quale non è stato chiesto l'accertamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2008, n. 18622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18622
Data del deposito : 8 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C S, MENCACCI GIAN PAOLO, RAMAZZOTTI TONINELLI B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentati, e difesi dall'avvocato DE C A, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 577/06 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/04/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/08 dal Consigliere Dott. P P;

udito l'Avvocato Andrea DE CESARIS;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previo rigetto, in via preliminare, dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso, per l'a.g.a.. RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l'appello del Ministero della giustizia e, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto in data 22.4.2004, dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria sulla controversia promossa da Stefano Capecchi, Gianpaolo Mencacci e Bruno Ramazzotti Toninelli, autisti addetti agli uffici giudiziali di Grosseto, per ottenere la condanna del Ministero al pagamento dell'indennità giudiziaria per il periodo gennaio 1990 - dicembre 1992.

2. La decisione è motivata con il rilievo che la controversia doveva reputarsi inerente a rapporto di pubblico impiego ed a periodo di servizio anteriore al 1 luglio 1998, devoluta perciò alla giurisdizione esclusiva amministrativa in base al disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, atteso che i lavoratori, sebbene
affermassero la natura privata del rapporto di dipendenza dall'amministrazione della giustizia, avevano in realtà domandato un'indennità collegata allo status di pubblico dipendente, di cui avevano chiesto espressamente l'accertamento qualificando il servizio prestato prima dell'assunzione del 1993 come "non di ruolo", o di "preruolo".

3. Il ricorso dei lavoratori è articolato in due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.;
resiste con controricorso F amministrazione della giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte afferma, preliminarmente, l'ammissibilità del controricorso, ancorché notificato il 15 giugno 2007 in relazione a ricorso proposto il 30 aprile 2007. Il ricorso, infatti, è stato

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