Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2023, n. 08944
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20977-2021 proposto da: RL SS AN, domiciliataope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA SARTINI;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE in persona del legale rappresentante pro tempore, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ANCONA in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 46/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/02/2021 R.G.N. 253/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. ANLISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Oggetto Impiego pubblico Licenziamento disciplinare Falsità commessain occasione di precedente rapporto a tempo determinato fra le stesse parti R.G.N.20977/2021 Cron. Rep. Ud.11/01/2023 PU udito l'Avvocato LUCA SARTINI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da RA NA DO avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei licenziamenti disciplinari intimati dal Ministero dell’Istruzione in date 20 dicembre 2018 e 4 febbraio 2019 e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del primo recesso sino al 30 giugno 2019, termine di scadenza del contratto a tempo determinato.
2. Alla DO, docente della scuola primaria destinataria di supplenza sino al termine delle attività didattiche, era stato contestato, con attodell’11 ottobre 2018, di avere ottenuto precedenti incarichi temporanei presso istituti scolastici della provincia di Chieti rendendo una falsa dichiarazione sul possesso del titolo necessario per l’insegnamento su posti di sostegno, condotta, questa, in relazione alla quale era stato instaurato processo penale per il delitto di truffa aggravata, processo definito dal Tribunale di Foggia con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.. L’amministrazione aveva, poi, avviato un secondo procedimento disciplinare, egualmente concluso con l’irrogazione della sanzione espulsiva, contestando alla docente di avere omesso di dichiarare, in occasione dell’assunzione in servizio presso l’Istituto Scolastico Comprensivo Posatora Piano Ovest, di avere riportato la condanna penale sopra citata.
3. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e i motivi di impugnazione, ha rilevato, in sintesi, che la falsa attestazione di titoli non sussistenti effettuata per ottenere un incarico precedente, diverso da quello in corso con la medesima amministrazione, non può integrare né un’ipotesi di decadenza automatica ex art. 127 lett. d) del d.P.R. n. 3/1957 né la fattispecie di licenziamento tipizzata dall’art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, perché entrambe si riferiscono a condotte finalizzate all’instaurazione del rapporto di impiego rispetto al quale il potere disciplinare è esercitato.Ciò, peraltro, non esclude che la falsa attestazione del possesso del titolo, accertata con sentenzapassata in giudicato, possa comunque rilevare come giusta causa di recesso, qualora sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario anche in successivi rapporti instaurati con il medesimo datore di lavoro. In tal caso, infatti, trova applicazione il principio, di carattere generale, secondo cui la fiducia può essere lesa da comportamenti extralavorativi tenuti dal dipendente, principio sotteso alla previsione, contenuta nel