Cass. pen., sez. V, ordinanza 29/10/2018, n. 49538
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da P J nato a BUSTO ARSIZIO il 31/07/1971 avverso la sentenza del 06/02/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona sentita la relazione svolta dal Consigliere E M M. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di P J, recependo l'accordo in tal senso raggiunto dalle parti. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ratio della norma è quella di impedire ricorsi per cassazione meramente strumentali e dilatori. È ovvio che, per al fine di evitare facili elusioni, non è sufficiente che il ricorso enunci un motivo formalmente consentito. In tema di qualificazione giuridica del fatto rimane tuttora valido il principio, delineato dalla giurisprudenza antecedente alla novella, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (tra le altre Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione;Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865). Pertanto "l'erronea qualificazione giuridica del fatto", che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non ricorre allorché al di là della mera enunciazione, venga proposta una diversa ricostruzione del fatto (conf. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), né tantomeno ricorre nel caso di specie in cui la doglianza è esposta in modo assertivo, senza essere esplicitata in concreto, rimanendo confinata nell'alveo della assoluta genericità.
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