Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2005, n. 28289
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. C D C G - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SIENA Antonio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGIO BERTOLONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COSTIGLIONE Ermanno Luigi, FRISONE ANGELO, QUARESIMA ANDREA;FINCA RITA, MALVEZZO ALFREDO e MALVEZZO GIUSEPPINA nella loro qualità di eredi di MALVEZZO LUIGI;BERGAMINO CESARE, PICCARDO GIOVANNI, MORABITO GIUSEPPE, SEIBESSI BRUNO, RICCI ADRIANO, GAGGIOLI MAURO, OLCESE MARIO, FERRARI RINALDO, CUGLIARA GIULIO, PIOVERA FRANCO, GROSSI VITTORIO GIUSEPPE, BENVENUTO SANTO, CORALLO PAOLO, OLCESE GIOVANNI, CASSATA FRANCESCO, MELLI RODOLFO;BRICOCOLO GUIDO e BRICOCOLO RENATO nella loro qualità di eredi di BRICOCOLO SILVIO;
MALERBA ANTONIO, TESTINO LUCIANO, CECILLI GIACOMO;BARDI VITTORINA nella sua qualità di erede di BARDI FRANCESCO;GRASSO GIORGIO, MARAGLIANO VITALE, FERRO GIOVANNI, BOERO GIOVANNI, PASTORINO PIETRO, DELLACASA RENZO, PERFUMO GIANFRANCO;SCIACCALUNGA EMMA, PAGANO FRANCO e PAGANO NERINA nella loro qualità di eredi di PAGANO ITALO;
REBOLINO WALTER nella qualità di erede di REBOLINO FLAVIO;DASSERETO MICHELE;ROSSI ERMELLINA, SPIGNO ENRICO, SPIGNO GIOVANNI nella loro qualità di eredi di SPIGNO CELESTINO;CEVASCO GINO, GIUNTA ADOLFO, MEDICA LINO, CASCISCIA ANGELO, BURLANDO SANTO GIACOMO, TACCHINI VITO, SCOTTO MARIO, DA CHA GIOVANNI, DRAGO ANGOLINO;MORESCO MATILDE e PARODI ANNA nella loro qualità di eredi di PARODI LINO;CASTIGLIA ANDREA, BUEMI LEONARDO, OTTONELLO PELLEGRO, CAMPI SILVIO, CASTAGNASSO GIUSEPPE, CESARI SERGIO, PATRUNÒ SERGIO, CARBONE CARLO, FREDIANI OSCAR;CARDINALI GIOVANNA, BATTISTELLA IVANA e BATTISTELLA PAOLA nella loro qualità di eredi di BATTISTELLA ARMANDO;ROSSI LUIGI, BRUZZO BRUNO, BOSCHETTI ELIO, BORNIA SERGIO, PARODI FRANCO ARNALDO, PASSATELLI GIORGIO, CASARINO GIUSEPPE, TRASINO CARLO, DELLEPIANE BRUNO, GAGGERO DANTE, GHIO MARIO, BURLANDO VITTORIO, GAMBARO NICOLÒ, OLIVERI MATTEO, SEGALERBA MARIO, LANATA ELIO, BARBERIS AUGUSTO, FERRARI UGO;SOLDI STEFANIA, ACQUAVIVA MASSIMO, ACQUAVIVA LUISA M., ACQUAVIVA CATERINA nella loro qualità di eredi di ACQUAVIVA GIUSEPPE;GIUSSO MARIO, CANINI GIANFRANCO;MOLINARI MARIA, CANEPA RICCARDO e RICCARDO FABRIZIO nella loro qualità di eredi di CANEPA VITTORIO;LIPERINI MANLIO, BURLANDO LUIGI, TAROZZI BRUNO, TOGNETTI GIUSEPPE, COSTIGLIOLO GIULIO, MAGGIOLO BENITO, MONGE ANTONIO GIUSEPPE, CRISA RITA BRAMANTE PAOLO BRAMANTE MARCO BRAMANTE MARA nella loro qualità di eredi di BRAMANTE MARTINO, GORINI SILVANO, GAGGIOLI CARLO, ROSASCO CARLO, MARENCO TULLIO, GAGGIOLI GIAN MARCO, CANEPA VITTORIO, PARODI SOFIA, BRAGA FABIO, BRAGA MAURIZIO nella loro qualità di eredi di BRAGA LUCIANO, BRICOLA GIORGIO, GRILLANDINI LUCIANO, SEGALERBA ROMANO, BOERO GIACOMO, ROUSSEL EMILIO, BENVENUTO ANTONIO, SANTINELLI ANGELO, TRAVERSO GIUSEPPE, FALZONE BENITO, ROCCATAGLIATA FULVIO, PICCARDO AMEDEO, LISCIOTTO DOMENICO, MORELLO FEDERICO, BACCICCHETTI SALVATORE, SIGNORINI PIETRO, CARMINE GIUSEPPE, SAVIO GERMANO, SULPIZZI GIOVANNI, POGGI MARIANO, FRAGUGLIA PIERINO, LEONE GIORGIO, PAGANETTO RINALDO, RAFFO CARLO, BACCICCHETTI ANGELO, GIUDICE LUCIANO, REISOLI EDGARDO, GHIOTTI EMILIO, BALLETTO CESARE, GAGGERO FERDINANDO, ARMAVERDE LOREDANA nella sua qualità di erede di ARMAVERDE LUCIANO, CAMPANELLA MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA Sergio che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
CARLINI WALTERINA, FRANZESE ANTONIO, CORDANO GIOVANNI, FRIZONE SERGIO, BOERO LUCIANO, ACQUAVIVA DANTE, OTTAZZI GUIDO, TOSCANO MARIO, FERRO DINA, LONGHI MAURIZIO, SEGALERBA SAVINO, COLOMBO SERGIO, GARBARINO SERGIO, BARBONE ELVIRA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 81/2002 del Tribunale di CHIAVARI, depositata il 19/03/2002 - R.G.N. 83/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2005 dal Consigliere Dott. G C D C;
Udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G P che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del lavoro di Chiavari, pronunciando quale giudice di rinvio da sentenza di questa Corte n. 2840 dell'11 marzo 2001, ha respinto l'appello proposto dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali nei confronti di B C e degli altri lavoratori che oggi resistono con controricorso, avverso la sentenza del Pretore di Genova che ne aveva pronunciato condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, di interessi e rivalutazione sulle somme a ciascuno corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio, di indennità una tantum e di incentivo al prepensionamento, con decorrenza dalla loro cancellazione dal Registro dei lavoratori portuali all'effettivo pagamento.
Riferisce il Tribunale che la sentenza di appello (pronunciata dal Tribunale di Genova) aveva accollo la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Fondo, ma era stata annullata (con la indicata sentenza n. 2840/2001) dalla Corte di Cassazione, che aveva ritenuto il Fondo obbligato nei confronti degli ex lavoratori e rinviato la causa per la necessità di accertare "...la data di erogazione in ritardo delle somme ai singoli ricorrenti per la corretta applicazione di interessi e rivalutazione..." Prosegue osservando: che l'accertamento richiesto era superfluo, in quanto le parti, durante la discussione, avevano dato per pacifiche le date, risultanti dagli atti, relative alla erogazione delle competenze di fine rapporto a ciascuno dei lavoratori;che pienamente condivisibile era l'affermazione della sentenza di primo grado (del Pretore di Genova), secondo cui la esigibilità del credito relativo alle competenze suddette coincideva con la cancellazione dei lavoratori dal registro, sì che il ritardo nella loro corresponsione da parte del Fondo comportava il diritto dei lavoratori medesimi agli interessi e alla rivalutazione monetaria con decorrenza da tale cancellazione;che doveva escludersi l'applicazione delle norme invocate dal Fondo in sede di rinvio, o perché non più esistenti nell'ordinamento (come il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 1, comma 11, conv. nella L. 23 dicembre 1996, n. 647, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 327 del 1999
della Corte costituzionale), ovvero perché già esistenti al tempo della proposizione dell'appello (come la L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6), si da dover essere invocate con l'atto di gravame;che, per
le considerazioni sopra svolte, doveva essere respinta la domanda del Fondo, avente ad oggetto la restituzione delle somme versate ai lavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado. Per la cassazione di questa sentenza il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali ha proposto ricorso fondato su cinque motivi.
Resistono con controricorso B C e gli altri lavoratori nominativamente indicati in epigrafe. I resistenti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 383, 384, 394 e 437 c.p.c. e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che il giudice di rinvio, nel ritenere superfluo l'accertamento richiesto dalla sentenza di Cassazione, non si è uniformato al principio di diritto ivi enunciato e ha disatteso, altresì, i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 1999, la quale, rimuovendo la norma di cui al (convertito) D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 1, comma 11, avrebbe affermato la natura previdenziale del credito fatto valere dagli ex lavoratori nei confronti del Fondo, con l'effetto di rendere applicabile la relativa disciplina anche con riguardo alla misura degli accessori e all'eventuale cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria. Aggiunge che sono illegittime e immotivate le considerazioni espresse per negare rilievo al richiamo del D.L. 21 ottobre 1996, art. 1 e della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6,
così come priva di consistenza giuridica sarebbe l'affermazione secondo cui il Fondo avrebbe dedotto, nel giudizio di rinvio, nuovi motivi in diritto.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e disapplicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 1999, violazione del cd. criterio della totalità basato sull'intima compenetrazione fra dispositivo e motivazione della pronuncia costituzionale, oltre a difetto di motivazione, il ricorrente sviluppa ulteriormente la questione della natura previdenziale dei crediti degli ex lavoratori portuali, traendone la conseguenza che ha errato il giudice di rinvio ad assimilarli ai crediti di lavoro e a considerare dovuti gli accessori dalla data di cessazione del rapporto (coincidente, nella specie, con la cancellazione dal registro).
Nel terzo motivo, con deduzione di violazione e disapplicazione dell'art. 442 c.p.c., come interpretato dalla sentenza costituzionale n. 56 del 1991, del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 4, della L. n. 533 del 1973, art. 7, in relazione all'art. 1219 cod. civ., comma 2, n. 2, nonché di difetto di motivazione, si sottolinea, in
particolare, che nessuna domanda era stata presentata al Fondo dai lavoratori e che la liquidazione era avvenuta tempestivamente, a seguito della predisposizione dei conteggi da parte della compagnia portuale.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e disapplicazione dell'art. 442 c.p.c., della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, e difetto di motivazione, sostenendo il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel liquidare la somma spettante per rivalutazione e interessi ai lavoratori prepensionati in data anteriore al 1 gennaio 1992, poiché gli interessi legali si sarebbero dovuti calcolare sul capitale non rivalutato.
Con il quinto motivo e con denuncia di violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 389 c.p.c. si assume che ingiusta sarebbe la condanna del Fondo al pagamento delle spese del giudizio e si censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme pagate agli ex lavoratori in forza della sentenza pretorile.
I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, in considerazione anche della concatenazione delle argomentazioni contenute in ciascuno di essi, non sono fondati.