Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2020, n. 18503

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2020, n. 18503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18503
Data del deposito : 4 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 17731-2015 proposto da: LUZZINI LODOVICO, ARNABOLDI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G

FERRARI

12, presso lo studio dell'avvocato S S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO PRIMAROSA DI BOVISIO MASCIAGO VIA MELGACCIATA

51 in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1881/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M M, difensore del resistente che si riporta alle memorie ed insiste su il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 aprile 2015 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da L L e G A nei confronti del condominio Primarosa di Bovisio Masciago (d'ora innanzi, il Condominio), avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l'impugnazione proposta dai primi in relazione alla delibera assunta nell'assemblea condominiale del 22 ottobre 2019. 2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l'avviso di convocazione era pervenuto al L e all'A il 17 ottobre 2009 rispetto ad un'assemblea da tenersi in prima convocazione il 21 ottobre e in seconda convocazione il 22 ottobre 2009;
b) che l'assemblea in prima convocazione non si era tenuta, essendosi presentati solo il L e l'A, i quali avevano successivamente preso parte attiva all'assemblea di seconda convocazione;
c) che, rispetto all'assemblea del 22 ottobre 2009, il termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. cìv. era stato rispettato;
d) che, con riguardo alla eccepita violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale, emergeva dalle stesse difese degli attori che essi avevano visionato la documentazione relativa al consuntivo 1 giugno 2008 - 31 maggio 2009 nel pomeriggio del 21 ottobre 2009;
e) che il t T aveva confermato che la documentazione relativa alla gestione condominiale concernente il citato esercizio era rimasta sempre a disposizione dei condomini e che lo stesso L, in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto di essersi presentato presso lo studio dell'amministratore chiedendo di poter verificare i documenti giustificativi dell'esercizio 2008 - 2009;
f) che le spese di sollecito di pagamento poste a carico del L e dell'A non erano state recuperate a titolo risarcitorio, ma solo in quanto spese personali riferibili esclusivamente al condomino destinatario;
g) che, quanto ai I criteri di ripartizione delle spese relative all'ascensore, non era dato ravvisare nell'operato dell'amministratore irregolarità riconducibili al mancato rispetto delle norme dettata in materia condominiale.

3. Avverso tale sentenza il L e l'A hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale ha resistito il condominio Primarosa con controricorso. In vista dell'adunanza del 5 novembre 2019, il Condominio ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Con ordinanza del 20 novembre 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. È stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., nell'interesse del Condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 66 disp. atti. cod. civ., nel testo anteriore alla riforma attuata con la L 11 dicembre 2012, n. 220, rilevando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'osservanza del termine previsto da tale disposizione implica un riferimento alla data fissata per l'adunanza in prima convocazione. La doglianza è infondata. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere la natura recettizia dell'avviso di convocazione e nell'assumere, come termine di riferimento per il computo del termine dilatorio, anche prima della riforma attuata con l'art. 20, primo comma, della I. 11 dicembre 2012, n. 220, la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea (v., di recente Cass. 25 marzo 2019, n. 8275;
Cass. 6 ottobre 2017, n. 23396;
Cass. 26 settembre 2013, n. 22047). L'inosservanza della previsione, determinando la mancata conoscenza, da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine ritenuto dal legislatore necessario per una adeguata e consapevole partecipazione del primo, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137, secondo e terzo comma cod. civ. Ora, come chiarito in motivazione da Cass. 23 novembre 2016, n. 23903, l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile, infatti, sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto- ordinamento. Da tali premesse discende che, persino, l'annullabilità della delibera assembleare per mancata (e non semplicemente intempestiva) comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorché il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata (Cass. 27 marzo 2003, n. 4531). Sempre nella stessa prospettiva, anche l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (Cass. 19 novembre 2009, n. 24456;
Cass. 20 aprile 2001, n. 5889). Dalle superiori indicazioni emerge che il condominio, partecipando all'assemblea senza far valere invalidità poste a protezione del suo interesse ad una consapevole partecipazione alla delibera, dimostra con un comportamento univoco che l'inosservanza della disciplina legislativa non ha inciso su tale interesse e, in definitiva, presta acquiescenza (secondo l'espressione utilizzata da Cass. 24 agosto 1998, n. 8344, richiamata dalla citata Cass. n. 24456 del 2009) a siffatta invalidità, sanandola (v., infatti, Cass. n. 4531 del 2003 cit.). Da tale premessa discende la coerente conseguenza processuale della infondatezza della domanda con la quale gli odierni ricorrenti hanno fatto valere l'annullabilità della delibera. In conclusione, sebbene sia irrilevante il riferimento della sentenza impugnata al rispetto del termine, avendo riguardo all'assemblea di seconda convocazione, la decisione resta adeguatamente sorretta dal rilievo per il quale i ricorrenti hanno attivamente partecipato all'assunzione della delibera. Peraltro, né in sentenza né in ricorso emerge che il L e l'A abbiano sollevato la questione dell'intempestività dell'avviso.
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