Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2022, n. 15208

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2022, n. 15208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15208
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC AL nato a [...] il [...] OV PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, nei confronti del ND, limitatamente al reato di cui al capo B, con rideterminazione della pena e inammissibilità nel resto, e il rigetto del ricorso del RO. ,

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri AO RO e SA ND ricorrono per l'annullamento della sentenza del 19/02/2021 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del 14/10/2019 del GIP del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del RO in ordine al delitto di cui al capo F (art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato nei suoi confronti la pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi A (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e B (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000), ascritti al ND, C (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000), D (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000) ed E (art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000), ascritti al RO.

2.11 ricorso di AO RO 2.1.Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza della nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione in appello notificata al difensore di ufficio e non a quello di fiducia ritualmente nominato. Osserva, al riguardo, che: - con decreto di citazione del 16/10/2020, ritualmente notificato all'imputato e al difensore di fiducia, era stata indicata per il giorno 29/01/2021 l'udienza di discussione;
- all'udienza camerale del 29/01/2021, poiché nessuna delle parti aveva formulato istanza di discussione orale, la Corte di appello aveva dato atto della comunicazione del difensore di fiducia dell'appellante di essere stato sospeso dall'esercizio della professione sin dal 16/10/2020 ed aveva nominato un difensore d'ufficio rinviando all'udienza del 19/02/2021;
- né la nomina del difensore d'ufficio, né l'ordinanza di rinvio dell'udienza gli sono stati notificati nel domicilio eletto (primo profilo di nullità);
- l'udienza del 19/02/2021 è stata discussa in presenza delle parti, in violazione dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020, non essendo stata formulata alcuna richiesta in tal senso, e comunque in pendenza del termine per chiedere la discussione orale che scadeva il 20/02/2021;
- la mancanza dell'imputato all'udienza di discussione per mancata notifica dell'ordinanza di rinvio rende insanabilmente nulla la sentenza impugnata.

2.2.Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità, a fini di prova, dei processi verbali di constatazione acquisiti in violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 220, disp. att. c.p.p.

2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla inconsapevolezza della altrui attività illecita che si traduce, sostiene, nella mancanza di volontà del fatto.

2.4.Con il quarto deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3.11 ricorso di SA ND 3.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla eccepita violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento all'escluso assorbimento dei reati fiscali oggetto di odierna condanna nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 2, r.d. n. 267 del 1942 (per il quale era stato separatamente e irrevocabilmente condannato). Sostiene l'identità del fatto sotto il profilo della corrispondenza storico-naturalistica delle condotte, dovendosi intendere per "stesso fatto" non quello giuridico ma la condotta concretamente posta in essere dall'imputato. Nel caso di specie, afferma, all'interno della fattispecie della bancarotta rientra quella dell'imprenditore che dopo aver (asseritamente) utilizzato le fatture per documentare costi inesistenti abbia occultato o distrutto la contabilità per procurarsi un ingiusto profitto a danno (anche) dell'Erario. Aggiunge che la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto la produzione della sentenza di patteggiamento con gli estremi della sua irrevocabilità sol perché non riportata nel certificato del casellario giudiziale.

3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B, in quello di cui all'art. 2, stesso decreto, contestato al capo A.

3.3.Con il terzo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio del quale era stata invocata la riduzione in conseguenza dell'assorbimento del reato meno grave (quello fiscale) in quello più grave (bancarotta fraudolenta).

3.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza motivazione in ordine alle richieste di attenuazione della pena, della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di odierna contestazione e quello di bancarotta fraudolenta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono fondati per quanto di ragione.

2.11 ricorso di RO.

2.1.11 RO risponde dei residui reati di cui ai capi C, D ed E della rubrica perché, agendo quale legale rappresentante della società «Fontacomm S.r.l.»: al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto, aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (capo C);
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2011 elementi attivi (ricavi pari ad euro 982.615), inferiori a quelli effettivi (pari ad euro 1.131.131,80), nonché elementi passivi fittizi (costi non documentati) pari ad euro 608.319,00 (capo D);
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva occultato e/o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione (schede di mastro, libro giornale, registri obbligatori ai fini IVA) in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari per le annualità 2010-2011 (capo E).

2.2.Secondo i giudici di merito la società «Fontacomm S.r.l.» agiva in modo fraudolento sul mercato operando come soggetto interposto (cd. "missing trader") negli acquisti all'estero in regime di IVA intra-comunitaria, non versando l'imposta, procedendo alla fatturazione sotto-costo della merce (venduta solo a livello nazionale a prezzi inferiori a quelli di acquisto), emettendo fatture per prestazioni rese da altri soggetti, occultando o comunque distruggendo buona parte della documentazione contabile. Tale natura è stata desunta dalla mancanza di una vera sede sociale, dalla indisponibilità di personale dipendente e di immobili strumentali adeguati all'esercizio dell'attività di impresa (salvo un magazzino preso in locazione ma mai comunicato all'anagrafe tributaria o alla camera di commercio), infine dalla mancata esibizione di parte della

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