Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2006, n. 25264

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Il rapporto instaurato fra un soggetto e l'ente pubblico non economico rimane un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge; né la natura pubblicistica è esclusa dalla mancanza di un formale atto di nomina, dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine, essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio, ovvero dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato. Conseguentemente, alla stregua della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico non economico, rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non la data di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in controversia in cui il lavoratore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, aveva riferito le proprie pretese ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2006, n. 25264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25264
Data del deposito : 29 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di Sezione -
Dott. C O F - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. B B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempcre, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MINI 10, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente -

contro
Z G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G. ENGLEN 15, presso lo studio dell'avvocato M L F, rappresentato e difeso dall'avvocato M C E, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1016/03 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/06 dal Consigliere Dott. B B;

uditi gli avvocati G N, M C E;

udito il P.M. in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con dichiarazione della giurisdizione G.A.;
assorbite le altre censure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. GIOVANNI ZINGARA conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Catanzaro la Regione Calabria chiedendo che venisse accertato che aveva espletato mansioni superiori dal 1 gennaio 1991 al 4 novembre 1992 e, di conseguenza, che gli fosse riconosciuto il diritto al relativo trattamento economico e "di carriera".
L'adito Giudice del lavoro accoglieva la domanda attorea e - su impugnativa della Regione Calabria (rimasta contumace nel giudizio di primo grado), e costituitasi in giudizio l'originario ricorrente la Corte di appello di Catanzaro respingeva l'appello rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'appellante "per essere la controversia afferente a rapporto di pubblico impiego nel periodo antecedente il 30 giugno 1998 (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69)". Per la cassazione di tale sentenza la Regione Calabria propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria art. 378 c.p.c. l'intimato GIOVANNI ZANGARA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 409 c.p.c., e del D.Lgs. n. 29 del 2003, art. 68, del R.D. n. 1054 del 1924, art. 29, della L. n. 1034 del 1971, artt. 2 e 7;
della L.R. n. 20 del 1992, della L.R. n. 25 del
1988, della L.R. n. 33 del 1990 e della L.R. n. 34 del 1990;
degli artt. 25, 70, 102 e 103 Cost.;
degli artt. 1419, 1343, 1344 c.c., dell'art. 1362 c.c., e legg., dell'art. 2071 c.c." - addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che "il rapporto instaurato fra un soggetto e l'ente pubblico non economico rimane un rapporto di pubblico impiego, appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando detto rapporto sia di origine contrattuale e sia disciplinate da contratti collettivi di carattere privatistico in base anche al principio che - ex art. 5 c.p.c. - impone il riferimento, ai fini della determinazione della giurisdizione, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda" e censura l'impugnata sentenza nel senso che "l'eventuale disciplina in termini privatistici del rapporto non può incidere sul profilo della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto essa si preservi, a non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come mera modalità disciplinatrice del suo contenuto".
Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 9, 112 c.p.c., dell'art. 434 c.p.c., (comma 1), e dell'art. 437 c.p.c., (comma 2)" - rileva criticamente, al fine dell'asserita irrituale modifica

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