Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1983, n. 2734

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Per la revoca della liquidazione disposta in conseguenza dello avvenuto scioglimento di una società cooperativa, (soggetta, ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., alle Disposizioni riguardanti le società per azioni, in quanto compatibili), non è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci, ma occorre l'unanimità di essi, atteso il tenore dell'art. 2451 cod. civ. e considerato l'intento del legislatore di far discendere da questo stato non solo un radicale mutamento nelle finalità della società (con il compito, affidato ai liquidatori, di svolgere le operazioni di chiusura del rapporto sociale), ma anche alcuni diritti individuali dei soci, come la liquidazione della quota, non sacrificabili dalla eventuale deliberazione di maggioranza diretta a ripristinare la fase dinamica dell'ente.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1983, n. 2734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2734
Data del deposito : 21 aprile 1983

Testo completo

Per la revoca della liquidazione disposta in conseguenza dello avvenuto scioglimento di una società cooperativa, (soggetta, ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., alle Disposizioni riguardanti le società per azioni, in quanto compatibili),
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