Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1983, n. 2734
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Per la revoca della liquidazione disposta in conseguenza dello avvenuto scioglimento di una società cooperativa, (soggetta, ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., alle Disposizioni riguardanti le società per azioni, in quanto compatibili), non è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci, ma occorre l'unanimità di essi, atteso il tenore dell'art. 2451 cod. civ. e considerato l'intento del legislatore di far discendere da questo stato non solo un radicale mutamento nelle finalità della società (con il compito, affidato ai liquidatori, di svolgere le operazioni di chiusura del rapporto sociale), ma anche alcuni diritti individuali dei soci, come la liquidazione della quota, non sacrificabili dalla eventuale deliberazione di maggioranza diretta a ripristinare la fase dinamica dell'ente.*