Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2021, n. 06495

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2021, n. 06495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06495
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 16766-2018 proposto da: SEAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTLINI

30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA PESCOLLA, GIOVANNI BARANELLO;
2020

- ricorrente -

2052

contro

DI LS NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MANCINI;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 97/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/04/2018 R.G.N. 9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIANLUCA PESCOLLA;
udito l'Avvocato LORENZO LAMBERTI per delega verbale Avvocato NICOLA MANCINI. r.g. n. 16766/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Campobasso ha accolto il reclamo proposto da IO Di SI ed ha annullato il licenziamento intimatogli dalla Società Esercizio Autoservizi Circondariale - S.E.A.C. s.r.l. condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a pagare un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni spettanti dal licenziamento alla reintegrazione oltre ai contributi previdenziali ed assicurativi spettanti nel medesimo periodo.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la condotta contestata al lavoratore - aver tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, fedeltà e diligenza in quanto nei giorni 11 e 29 ottobre e 29 novembre 2014 non aveva partecipato all'attività sindacale e si era arbitrariamente assentato dal posto di lavoro - per come era risultata in concreto accertata rientrava tra quelle punibili con una sanzione conservativa.

2.1. La Corte di merito ha infatti accertato che il lavoratore, assente dal lavoro in virtù di un permesso ottenuto ai sensi dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970 n. 300, pur non avendo partecipato ad alcuna riunione sindacale, aveva tuttavia svolto attività riconducibile al suo mandato di componente della Segreteria UIL - Trasporti Molise.

2.2. Ha quindi ritenuto che le attività accertate, pur non riconducibili allo schema della riunione sindacale, rientravano comunque nell'ambito di quelle proprie dell'incarico sindacale ricoperto. Conseguentemente ha ritenuto che la condotta, disciplinarmente rilevante, non integrava una giusta causa di licenziamento in quanto si risolveva in un'ingiustificata assenza dal servizio che il contratto collettivo e la legge ( art. 66 c.c.n.l. autoferrotramvieri e art. 42 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148) punivano con una sanzione conservativa. Per l'effetto ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria con tutte le conseguenze anche risarcitorie.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S.E.A.C. s.r.l. che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso IO Di SI. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 cod. proc.civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ. e degli artt. 1175,1375, 2104, 2105 e 2106 cod. civ. in relazione all'art.30 della legge n. 300 del 1970 ed all'art. 42 n. 8 del R.D. n. 148 del 1931 oltre che agli r.g. n. 16766/2018 artt. 35 e 72 c.c.n.l. autoferrotramvieri con riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. 4.1. Sostiene la ricorrente che l'art. 30 prescrive che i permessi possono essere concessi per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali e che pertanto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli per i quali sono attribuiti. Rammenta che l'utilizzo di un permesso per finalità diverse da quelle per le quali è concesso ha un disvalore sociale rilevante che giustifica il recesso per giusta causa incidendo sull'elemento fiduciario ed evidenzia che l'abuso sul diritto esercitato configura una giusta causa di recesso.

5. Con il secondo motivo di ricorso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi