Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14685

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14685
Data del deposito : 2 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

NOME DEL POPOLO ITALIANO U PREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 'OUESIS AI N S S INDO VA SEZIONE TE A1468 5 Oggetto N HE 9 IS Contratt 8 T V VS IG VSSVL N араг TTO 'O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat IG R 13593/01 Dott. V DVA Presidente Dott. R P LESE Rel. Consigliere Cron. 25687 Dott. B D Consigliere FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 12/02/03 CALABRESE Consigliere Dott. D ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 么 MUNTONE RELE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato L P con studio in 07100 SASSARI VIA MAZZINI 1, giusta delega in atti;
- ricorrente

contro

COMUNE DI URI, in persona del Sindaco pro tempore F S, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato G U C con studio in 07100 SASSARI VIA MAZZINI 2/D, giusta delega in atti;
2003 406 - controricorrente avverso la sentenza n. 290/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 19/12/00 e depositata il 22/01/01 (R.G. 210/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato G U C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M R, nel 1999, conveniva in giudizio, in- nanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Sassari, il Comune di Uri, dal quale aveva tolto in fitto, a decorrere dall'annata agraria 1955/56, un fondo esteso 131 ettari, chiedendo il pagamento dell'indennità per i miglioramenti arrecati al fondo negli anni fra il 1956 е il 1970, col riconoscimento del diritto di ritenzione fino alla completa soddisfazione del credito. Il Comune convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizio- ne decennale del credito indennitario, esigibile alla fine di ciascuna annata agraria, siccome previsto dall'art.1651 C.C., contestando comunque la legittimazione dell'attore a far valere migliorie apportate prima dell'annata agraria 1963/64, dalla quale aveva avuto inizio il rapporto di af- fitto, nonché la riferibilità delle medesime al lavoro dei suoi familiari e l'esistenza stessa di opere qualificabili come miglioramenti fondiari. Con sentenza del 28 giugno 2000 la Sezione rigettava la domanda, ritenendo prescritto il credito. Con sentenza del 22 gennaio 2001 la Sezione specializ- zata agraria della Corte d'Appello di Cagliari ha rigetta- to il gravante del M. Ricorre per la cassazione il soccombente, formulando due censure, cui resiste con controricorso il Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE M Col primo motivo, denunciando la violazione del- l'art.1651 C.C., in relazione agli artt. 15 6° comma della legge 11 febbraio 1971 n.11 e 15 delle preleggi (art. 360 n.3 C.p.c.), il ricorrente, premesso che le opere di addi- zione e miglioramento per le quali chiede l'indennità sono state eseguite tutte prima dell'entrata in vigore della legge n.11 del 1971, sostiene che, in seguito alla senten- za della Corte costituzionale n.153 del 22 dicembre 1977, che ha dichiarato l'incostituzionalità del 2° comma del- 3 l'art. 14 della legge n.11 del 1971, sono ridiventate ope- ranti le disposizioni codicistiche già abrogate dall'art. 29 di tale ultima legge. Tuttavia l'art.1651 C.C., rego- lante la materia dei miglioramenti dell'affittuario, non va applicato nella sua interezza, ma solo nelle parti non in contrasto con l'art.15 della legge n.11 del 1971, per- ché così dispone il 6° comma del medesimo art.15;
e per- tanto deve riconoscersi il diritto del M di richie- dere e ottenere, al momento della fine dell'affitto (10 novembre 1997), un'indennità corrispondente all'aumento di valore del fondo. Di qui l'erroneità della sentenza, che ha dichiarato prescritto il diritto perché

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