Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2019, n. 03626

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2019, n. 03626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03626
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25178/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

La soc. Molini Popolari Riuniti Ellera Uide coop. agr. -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Perugia, collegio 01, n. 371/01/2012, depositata il 01 agosto 2012 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2019 dal Co: M M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi per le parti, l'Avvocato dello Stato B D.

FATTI DI CAUSA

1. La società cooperativa contribuente chiedeva per gli anni 1984-1989 il rimborso IRPEG delle trattenute operate sugli interessi attivi di depositi bancari. Affermava infatti di non essere soggetta a IRPEG e, quindi, di voler restituito quanto trattenutole quale acconto di un'imposta cui non era tenuta in ragione della sua attività agricola e natura societaria cooperativa.

2. Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della contribuente, poiché la riconosceva non soggetta ad IRPEG, ma proprio per questo, il prelievo sulle predette somme bancarie doveva ritenersi avvenuto non come acconto su di un'imposta non soggettivamente dovuta, ma come imposta autonoma (vulgo "secca") su di un indice di capacità contributiva, qual è appunto la fruttificazione delle somme depositate in banca.

3. Il giudice di appello confermava il primo grado, respingendo quindi le doglianze della contribuente che trovavano invece riscontro presso la Commissione Tributaria Centrale che, con la sentenza gravata in questa sede, disponeva il diritto al rimborso principalmente sull'assunto che i redditi da capitale debbono essere compresi e confusi quali componenti positivi nel reddito della cooperativa, i cui redditi di impresa sono esenti per il requisito oggettivo di cui all'art. 10 d.P.R. n. 601/1973 e non per quello soggettivo. Insorge l'Ufficio affidandosi ad unico motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata la società cooperativa contribuente.
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