Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2018, n. 36718
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A L G nato il 23/07/1965 a FOGGIA avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D R TI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il maggio 2016 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma delle pronunce del Tribunale di Foggia del 21 maggio 2013 e del 14 aprile 2014 emesse nei confronti di L G A nell'ambito di distinti procedimenti, poi riuniti, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, rideterminava la pena complessiva in mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. 1.1. All'imputato erano contestati i reati: capo 1) di cui agli artt. 61 n. 5, 624, 625 cod. pen. perché, al fine di trarre profitto ed agendo con destrezza, si impossessava del portafogli di B D, commessa dell'esercizio commerciale Baci e Abbracci, e di quanto all'interno contenuto (somma contante di euro 550,00, carta di identità AS3580724 e patente di guida FG5201001V) in quanto, approfittando del suo momentaneo allontanamento dalla postazione del registratore di cassa, si approfittava di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, apriva la borsa della donna ivi collocata, asportandone con mossa fulminea il portafogli. In Foggia il 02 marzo 2011. (capo di imputazione del procedimento rubricato con il n. 1467/2014 R.G.C.A.);capo 2) di cui agli artt. 624, 625 nn. 6 e 7 cod. pen. perché, al fine di trarre profitto, si impossessava, all'interno di un ristorante, del portafogli (e di quanto ivi contenuto) di Caterina Campo;cose che sottraeva alla medesima mentre si trovavano nella borsa appesa all'attaccapanni dello spogliatoio del locale ove la Campo lavorava, in tal modo ponendo in essere il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Foggia il 01 aprile 2011. (capo d'imputazione del procedimento rubricato con il n. 5767/2011- 890/2015 R:G.C.A.).
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