Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2023, n. 14957
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In tema di illecito deontologico dell'avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28292/2022 Numero sezionale 244/2023 Numero di raccolta generale 14957/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - AVOCATI C D C - Presidente di Sezione - G M S - Consigliere - Ud. 23/05/2023 - PU MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - R.G.N. 28292/2022 A G - Consigliere - Rep. L R - Consigliere - G M - Consigliere - F T - Rel. Consigliere - A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 Numero registro generale 28292/2022 Numero sezionale 244/2023 Numero di raccolta generale 14957/2023 sul ricorso 28292-2022 proposto da: Data pubblicazione 29/05/2023 S S, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVOCATI DI P, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 173/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 17/10/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere F T;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale R F G, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso in quanto inammissibile o infondato.
Fatti di causa
Con sentenza in data 17-10-2022 il Consiglio nazionale forense (hinc CNF) ha respinto, salva la prescrizione per uno degli addebiti, il ricorso presentato dall'avv. Sergio S avverso la decisione con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di nove mesi. Il procedimento era stato avviato in data 7-2-2018 dopo una sentenza di patteggiamento con la quale al medesimo avvocato era stata applicata la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, in relazione alla commissione di una pluralità di reati in continuazione (partecipazione a un'associazione delinquere finalizzata all' illecito trasferimento all'estero di dipinti e a frodi in danno di 2 Numero registro generale 28292/2022 Numero sezionale 244/2023 Numero di raccolta generale 14957/2023 compagnie assicurative, corruzione e ricettazione di reperti Data pubblicazione 29/05/2023 archeologici). Il CNF, fermo che l'incolpato non aveva contestato di aver commesso i fatti, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare limitatamente alla condotta ascritta al capo A della rubrica, “per avere egli collaborato a trasferire illegalmente all'estero dipinti di interesse storico ed artistico in data prossima al 3 agosto 2010”. Questo perché, trattandosi di violazione di carattere istantaneo consumatasi con l'esportazione illegale dei beni in mancanza di licenza, si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933;
sicché per l'illecito disciplinare era maturata la prescrizione per decorso del quinquennio alla data del 25-11-2015, allorché il pubblico ministero aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Per converso il CNF ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in relazione ai rimanenti 27 addebiti disciplinari, relativamente ai quali le condotte erano proseguite assieme alla fattispecie associativa. Contro la sentenza l'avv. S ha proposto ricorso in due motivi. Nel ricorso è