Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2023, n. 10810

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2023, n. 10810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10810
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24566-2022 proposto da: T G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI

134, presso lo studio dell'avvocato F D R, rappresentato e difeso dall'avvocato M A D B;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 2 - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA;
-intimato - avverso la sentenza n. 133/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 16/09/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere M M;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il primo motivo di ricorso e dichiarare inammissibile il secondo.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso ai sensi dell'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247 l'avvocato G T impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione, la sentenza n. 133/22 in data 16.9.2022 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha respinto, per quanto qui ancora rileva, il gravame da lui proposto avverso la decisione in data 7.5.2021 adottata dal CDD del Veneto, che, a definizione del procedimento disciplinare aperto a carico del professionista per la violazione, tra l'altro dell'art. 68, comma 2, del Codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31.1. 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16.10. ottobre 2014, n. 2, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall'attività professionale.

1.2. La vicenda in esame era stata originata da un esposto formalizzato dal legale rappresentante della s.r.l. Isola d'Oro, in cui si lamentava che il Tisato, già difensore di questa nel giudizio che l’aveva opposta ad un proprio agente, aveva assunto un mandato difensivo contro la conferente avente un oggetto non estraneo all'incarico professionale in precedenza da questa conferitogli. In Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 3 - particolare, spiegava l'esponente, l'isola D'oro era stata legata sin dal 2001 da un rapporto di agenzia con la s.a.s. Dall'Oglio di cui era socio Giambattista Dall'Oglio. Il Dall'Oglio era poi uscito dalla società portante il suo nome, che, pur conservandone la denominazione, si era trasformata in s.r.l. Dall'Oglio. Desiderando conservare il proprio rapporto con Giambattista Dall'Oglio, l'Isola D'oro era receduta dal pregresso rapporto di agenzia con la s.r.l. Dall'Oglio ed aveva dato vita ad un nuovo rapporto con Giambattista Dall'Oglio e con le società nel frattempo da lui costituite. Nel far ciò aveva pure convenuto con i predetti che costoro le prestassero garanzia per quanto essa fosse stata tenuta eventualmente a corrispondere alla s.r.l. Dall'Oglio a titolo di indennità e di provvigioni. Nel giudizio, che a questo fine la s.r.l. Dall'Oglio aveva appunto promosso nei confronti della Isola d'Oro, la difesa di questa, su indicazione di Giambattista Dall'Oglio, era stata inizialmente assu nta dal Tisato, revocato poi dall’incarico a decorrere dal 30.10.2013. A fronte dell'iniziativa nei suoi confronti della s.r.l. Dall'Oglio, l'Isola d'Oro aveva intanto azionato la garanzia, a suo tempo prestatale, nei confronti di Giambattista Dall'Oglio edelle società sodali. L'ordinanza pronunciata a questo riguardo in suo favore era stata impugnata in appello da Giambattista Dall'Oglio e dalle sue società con atto sottoscritto, quale difensore dei medesimi, dal Tisato, che con tale sua condotta era perciò incorso nella violazione della norma ricordata.

1.3. Il CNF, con la sentenza oggi gravata, ha inteso respingere il ricorso del Tisato avverso la decisione del primo giudice reputando previamente fuorviante l'argomento secondo cui tra le due cause non sarebbe ravvisabile un collegamento giuridico, dato che esse mantengono ciascuna la propria autonomia e individualità. Al contrario, annota il decidente, «qui non si tratta di affermare la Ric. 2022 n. 24566 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 4 - sussistenza di una continenza di cause ... o l'accessorietà di una pretesa rispetto da altra, tale da spostare la competenza funzionale ... ma di verificare se l'oggetto di un nuovo incarico sia o meno estraneo all'incarico precedente. Ed il concetto di estraneità e assai più ampio di quelli di pregiudizialità, collegamento, accessorietà, connessione che vengono utilizzati per definire il rapporto tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia». Piuttosto, continua la sentenza, «i doveri connessi al rispetto delle regole deontologiche ... concernono l'habitus del professionista forense, compartecipe del funzionamento del sistema giudiziario, la cui attività difensiva di rilevanza sociale deve essere correttamente esercitata nell'interesse pubblico». Poiché anche in questo caso occorre pur sempre considerare se l'avvocato abbia operato nel rispetto dei principi generali di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza «l'utilizzo del termine "estraneo" va a significare l'esclusione di qualsiasi relazione, legame, finanche conoscenza tra persone, cose o fatti». Su queste premesse, conclude perciò il decidente, passando in ricognizione i non pochi elementi di connessione che si registrano tra le due vicende, risulta «impossibile affermarne la reciproca estraneità».
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