Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 42643

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 42643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42643
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE NOLA nei confronti di: TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del 16/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NO LAudita la relazione svolta dal Consigliere M E M;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, avanti al quale si procedeva nei confronti di M E e M D L in ordine al reato di cui agli artt. 110, 476, commi 1 e 2, cod. pen. per aver formato, in concorso tra loro, quattro certificati medici completamente falsi che utilizzavano depositandoli al CTU nel giudizio civile nel quale erano parti, pendente avanti al giudice di pace di M, dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Noia. A tale conclusione il giudice addiveniva sulla considerazione che, non essendovi certezza sull'effettivo momento e luogo di materiale compilazione dei falsi referti, i reati dovevano ritenersi commessi nel luogo ove gli stessi erano stati utilizzati per la prima volta, con il deposito nel procedimento avanti al giudice di pace di M.

2. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Noia, richiesto del rinvio a giudizio dell'E e del D L, con ordinanza in data 16 dicembre 2021 ha investito questa Corte di cassazione del conflitto negativo di competenza, deducendo che il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e formalmente contestata agli imputati, così come l'analogo reato di cui all'art. 482 cod. pen. contestato in fatto, ha natura istantanea e si perfeziona al momento della formazione dell'atto e a prescindere dall'uso che se ne possa fare in seguito, sicché irrilevante è l'accertamento del luogo in cui esso sia stato utilizzato. Poiché nel caso al suo esame, il luogo di formazione degli atti falsi, e dunque di consumazione del reato era ignoto, ad avviso del GUP doveva applicarsi la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., radicandosi la competenza in capo al giudice del luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato che nella specie era da individuarsi nel Tribunale di Napoli.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi