Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2022, n. 26850

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Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2022, n. 26850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26850
Data del deposito : 13 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

26850/22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comunione ereditaria - scioglimento - Dott.ssa M F · Presidente Rel. domanda riconvenzionale di Dott. G T - Consigliere usucapione Ud. 24/02/2022 – Dott. G F - Consigliere PU R.G.N. 18902/2017 Dott. M C - Consigliere hon 2685 Rep. C.I. Dott.ssa C B M - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18902-2017 proposto da: A A, A C e A A, elettivamente domiciliati in Roma, viale Castrense n. 7, presso lo studio dell'avvocato D P, rappresenti e difesi dagli avvocati E P del foro di Napoli e D V del foro di Isernia;
ricorrenti - 402/12 contro 1 A PTRIZIA, DI PLACIDO ANNA INES, A M e A D, gli ultimi due nella qualità di eredi di P A, elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentati e difesi dall'avvocato A S del foro di Isernia;
controricorrenti -

contro

A AETTA e A N, elettivamente domiciliate in Roma, viale XXI Aprile n. 38/b, presso lo studio dell'avvocato A V, rappresentate e difese dagli avvocati G M e S M del foro di Isernia;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di appello di CAMPOBASSO, depositata il 18 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa L D R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 1996, A e Nicolina A evocavano dinanzi al Tribunale di Isernia i fratelli P (deceduto nel corso del giudizio con subentro degli eredi A I D P e P, M e Daniele A), A, C, A, Addolorata e Filomena A, nonché gli eredi della sorella Virginia, il coniuge di quest'ultima Cesare Giancola e i loro figli, Antonio e Libera Vincenza Giancola, al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari lasciati dai genitori Giovannantonio A e Maria De Filippis. Con successivo atto di citazione notificato il 10 ottobre 1996, P A in qualità di donatario dell'immobile sito nel Comune di - Castelpetroso - evocava dinanzi al medesimo Tribunale il fratello Romolo 2 A, al fine di ottenere il rilascio del suddetto bene detenuto senza titolo dal convenuto, il quale proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per il rimborso delle migliorie apportate all'immobile. Riunite le cause, nella costituzione dei convenuti, spiegata domanda riconvenzionale di usucapione da parte di A, Antonino e C A in riferimento al primo giudizio, il Tribunale di Isernia, con sentenza non definitiva n. 502 del 2006, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa introdotta da P A, mentre, in riferimento alla prima causa, rigettava le domande riconvenzionali di usucapione;
disponeva la prosecuzione del giudizio con supplemento di CTU, ai fini della predisposizione di un progetto divisionale che tenesse conto anche dei beni caduti in successione per quote indivise, formulata riserva di appello avverso siffatta decisione da parte dei soli A, A e C A. Con sentenza definitiva n. 361 del 2010, il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria in favore dei germani A e dei successori di P e di Virginia A per la quota di 1/10 ciascuno;
disponeva (previa estrazione a sorte) l'assegnazione in favore dei condividenti delle quote descritte nella relazione del CTU, la relativa corresponsione dei conguagli ivi indicati ed il versamento da parte degli eredi di P A del controvalore del bene a questi donato dal de cuius;
poneva poi a carico della massa ereditaria le spese per la conservazione e manutenzione delle cose comuni sostenute da C, A ed A A, comprese quelle sostenute solo da quest'ultimo per la costruzione dell'edificio comune;
condannava, inoltre, questi ultimi a corrispondere ai coeredi, che ne avevano fatto richiesta, la quota loro spettante per i frutti civili ritraibili dai beni comuni utilizzati in via esclusiva. Sul gravame interposto da A, C ed A A avverso entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, nonché sull'appello incidentale proposto da P, M e D A e Anna Ines Di Placido (appellanti incidentali adesivi L V e Antonio Giancola e Filomena A) avverso la sentenza definitiva, la Corte di 3 My appello di Campobasso, nella resistenza di A e Nicolina A nonché di Romolo A, con sentenza n. 146 del 2017, riformava la -pronuncia non definitiva dichiarando in accoglimento dell'eccezione sollevata dagli eredi di P A nella comparsa di costituzione in appello - l'inammissibilità della riconvenzionale di usucapione formulata dagli appellanti;
confermava la sentenza definitiva in riferimento al mancato riconoscimento delle spese di realizzazione dei fabbricati oggetto della domanda di usucapione;
riformava la statuizione di cui al capo B) del dispositivo della sentenza impugnata, disponendo l'assegnazione in favore dei condividenti delle otto quote previste dal progetto A) del CTU, ferma la statuizione di cui al citato capo B) quanto al versamento dovuto dagli eredi di P A agli altri condividenti, pro quota, in relazione al valore del bene ricevuto dal dante causa in donazione. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale, in riferimento alla regolarità della costituzione in primo grado di A, A e C A, affermava che la dichiarazione del giudice istruttore secondo cui i convenuti erano regolarmente costituiti non equivaleva ad attestazione della loro tempestiva costituzione, con conseguente decadenza degli stessi dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali. -Aggiungeva la Corte che la relativa eccezione di decadenza pur non sollevata in primo grado né rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure era stata tempestivamente proposta in sede di appello ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c. dagli appellati/appellanti incidentali, per cui era idonea ad impedire la formazione del giudicato interno sul punto. Pertanto, in riforma della motivazione della sentenza non definitiva, la Corte di merito dichiarava inammissibile per tardività della domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale. Quanto al motivo di appello principale relativo alle spese sostenute dagli A per la realizzazione dei fabbricati oggetto della domanda di usucapione, la Corte di appello, in linea con la pronuncia di primo grado, rilevava l'indeterminatezza nel quantum della domanda di rimborso, 로 nonché la carenza di prove in ordine alla pretesa di A e C A e a quella del solo A A, quest'ultima di importo pari ad euro 2.263,37 per le spese di costruzione. riconoscimento deiCon riferimento alla doglianza del mancato miglioramenti ed addizioni, la Corte di appello affermava che tale questione non era stata oggetto di uno specifico motivo di appello, né era stata formulata nelle conclusioni degli appellanti principali. Aggiungeva, infine, che siffatta deduzione era stata prospettata per la prima volta in sede di appello e che, comunque, non rientrava nella fattispecie di cui all'art. 821 comma 2 c.c. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso, A, A e C A propongono ricorso fondato su quattro motivi, cui resistono A e Nicolina A, nonché Anna Ines Di Placido e P, M e Daniele A con separati controricorsi. In prossimità della pubblica udienza il Sostituto Procuratore, dott.ssa L D R, ha depositato una relazione, con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. I ricorrenti A, A e C A e i resistenti eredi di P A, hanno curato il deposito di memorie illustrative. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. sollevata da parte resistente nella memoria illustrativa, in quanto parte ricorrente ha regolarmente prodotto, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata (notificata a mezzo PEC) con la relata di notificazione e la relativa asseverazione (v. originale allegato al ricorso e depositato contestualmente all'iscrizione della causa a ruolo). Passando al merito, con primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324, 329, 340, 343 e 345 comma 2 c.p.c., nonché l'omesso esame 5 y m di un fatto storico principale desumibile

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