Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2023, n. 29817
Sentenza
15 marzo 2023
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15 marzo 2023
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Massime • 1
In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.
Sul provvedimento
Testo completo
мой мето 298 17 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.535 Luca Ramacci - Presidente - Alessio Scarcella UP 15/03/2023- Consigliere - Gianni Filippo Reynaud R.G.N. 38450/2022 - Relatore - Enrico Mengoni - Consigliere - Fabio Zunica - Consigliere - ha pronunciato la seguente diffusione Usl mento SENTENZA 52 sul ricorso proposto da Qu to: nato a [...] omissis F.A. pana avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Firenze 8 TYMARIO GIUDIZIARIO SILVIA ANDREOZZ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Audri udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Duccio Martellini, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2022, la Corte d'appello di Firenze, sia pur riducendo la pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato odierno ricorrente per i reati di produzione e detenzione, in ingente quantità, di materiale pedopornografico.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per essere stata pronunciata in periodo di astensione dalle udienze deliberato dall'associazione professionale di categoria e a cui il difensore dell'imputato aveva dichiarato di aderire.
3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difformità tra il dispositivo comunicato a mezzo p.e.c. al difensore all'esito dell'udienza celebrata con rito cartolare e quello contenuto nella sentenza, - comprensiva di motivazione, successivamente depositata: mentre in quest'ultima si indicava il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, nessun termine era invece indicato nel dispositivo inizialmente comunicato. Si lamenta, pertanto, la violazione del diritto di difesa.
4. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 600 ter, ultimo comma, cod. pen. per essere stata confermata la condanna per il delitto di produzione di materiale pedopornografico con riguardo a filmati, effettuati con il telefono cellulare, in una spiaggia frequentata da nudisti. Negli stessi, peraltro mai diffusi a terzi circostanza non sufficientemente valorizzata dalla Corte territoriale - sarebbero semplicemente rappresentati momenti di vita di spiaggia in un'area dove viene praticato il nudismo e benché siano stati ripresi anche fanciulli, insieme a persone adulte, non vi era particolare indugio su dettagli corporei, con conseguente difetto del requisito dello scopo sessuale della rappresentazione degli organi genitali dei minori.
5. Con il quarto motivo ci si duole dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione allegando che, da un lato, la sentenza afferma che il filmato "indugia con attenzione sui bambini" senza neppure precisare in quale parte - anatomica del corpo e, d'altro lato, attesta invece che gli stessi sono ripresi nel - compimento di normali attività senza che si vedano atti specificamente sessuali. 2 M CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. conPer le ragioni esattamente rappresentate nella sentenza impugnata cui il generico ricorso non si confronta - è certamente corretta la decisione di disconoscere effetti alla dichiarazione di adesione all'astensione delle udienze trasmessa dal difensore dell'imputato con riguardo al procedimento trattato in via esclusivamente cartolare. Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che nel procedimento di appello trattato in udienza camerale non partecipata secondo il rito introdotto dalla disciplina emergenziale, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il