Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2022, n. 19899

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2022, n. 19899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19899
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente 9-i i Z31. L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21630 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro

Tecnofin Group s.r.I., - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 430/3/2015, depositata in data 4 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal Consigliere G T;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. G L, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Tecnofin Group s.r.l. un atto di irrogazione delle sanzioni per omessa fatturazione di acquisto senza fattura per gli anni 2003 e 2004;
n particolare, la società aveva costituito con altre imprese la società consortile Tecositec s.c. a r.l. per la realizzazione dei lavori di adeguamento e consolidamento della Calata Marinai d'Italia per approdi funzionali nel porto di Palermo, già appalltati dall'ente porto ad una associazione temporanea di imprese;
l'amministrazione finanziaria aveva accertato che la società consortile aveva riball:ato nei confronti delle consorziate i costi sostenuti per i servizi ricevuti nell'interesse delle medesime emettendo fatture senza applicazione dell'iva, erroneamente ritenendo che trovasse applicazione il regime di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972;
invero, secondo l'amministrazione finanziaria, il non assoggettamento all'iva era applicabile solo in relazione alle opere di manutenzione portuale che le imprese appaltatrici fatturino nei confronti dell'ente appaltante, essendo un'agevolazione prevista solo in favore del percettore dei suddetti servizi, mentre, nel caso di specie, si trattava di prestazioni rese da terzi in favore del consorzio;
avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni la società aveva proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha
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