Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 07163

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 07163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07163
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29099/2020R.G. proposto da CREDIT AGRICOLE ITALIAS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi, n. 35, presso lo studio dell’Avv. M G, rappresentato e difeso dall’Avv. S M –ricorrente –

contro

UNIPOLREC S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.M T –controricorrente – nonché

contro

BANCA IFIS S.P.A. BANCA CARIGE S.P.A. CONTROVERSIE IN FASE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATOr.g. n. 29099/2020 Cons. est. R R AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE STELLA E LIA DI PIRROTTA STELLA C. S.N.C. FERRARI MATTIA MANPOWER ITALIA S.R.L. FLORIAN LUISELLA SPEZIA RISORSE S.P.A. DESTRI SANDRA –intimati – Avverso la sentenza n. 223/2020 del TRIBUNALE DI LA SPEZIA , depositata il giorno 13 maggio 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 24 gennaio2023 dal Consigliere R R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A M S, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivodi ricorso;
udito l’Avv. MARIO GIUSEPPE RIDOLA, per delega dell’Avv. SERGIO MENCHINI,per parte ricorrente;

FATTI DI CAUSA

1.Nell’anno 2011, la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (nelle more del processo divenuta Credit Agricole Carispezia S.p.A. e poi fusa per incorporazione nella Credit Agricole Italia S.p.A.) promosse innanzi il Tribunale di La Spezia in danno di Sandra Destri espropriazione forzata su un immobile sito in La Spezia, via Antoniana n. 38, gravato da ipoteca volontaria diprimo grado, iscritta in data 12 giugno 2009 in favore della procedente ed in precedenza (nell’anno 2003) conferito dalla esecutata in un fondo patrimoniale costituito con Giaquinto Albano, poi consensualmente sciolto con atto del 1° giugno 2009. 2. Nella procedura es ecuti va spiegarono intervento , oltre a vari creditori chirografari (la società Stella e Lia di Pirrotta Stella C. s.n.c., Mattia Ferrari, Luisella Florian e la società Spezia Risorse S.p.A.) ed alla società Manpower Italia s.r.l. (la quale addusse privilegio a r.g. n. 29099/2020 Cons. est. R R collocazione sussidiaria ex art. 2751-bis cod. civ.), anche due creditori muniti di causa legittima di prelazione:la Equitalia Nord S.p.A. (cui lite pendente è per legge succedutal’Agenzia delle Entrate Riscossione), a tutela di un credito assistito da ipoteca legale iscritta il 19 giugno 2009 e la B anca Car i ge S.p.A. , in forza di mutuo garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 18 luglio 2009. 3. Ulteriore intervento formulò la Unipol Banca S.p.A. , la quale richiese la soddisfazione di un proprio credito in via di chirografo, rappresentando di avereproposto, con domanda trascritta nei registri immobiliari nell’anno 2005, azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale tra Sandra Destri e Giaquinto Albano, azione accolta con sentenza n. 961/2012 del Tribunale di La Spezia, passata in giudicato.

4. Esperito il subprocedimento di vendita ed aggiudicato il bene, nel progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato la somma ricavata, decurtata degli importi collocati a titolo di spese con preferenza assoluta, venne nella sua interezza assegnata alla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., quale creditore ipotecario di primo grado, già destinatario di versamento diretto di parte del ricavato ad opera dell’aggiudicatario ex art. 41 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385. 5. Al piano di riparto mosse contestazioni la Unipol Banca, sul rilievo della inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull’immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.

6. Con ordinanza del 21 aprile 2015, il giudice dell’esecuzione rigettò le contestazioni ed approvò il progetto di distribuzione.

7. Avverso detta ordinanza reagì con opposizione agli atti esecutivi la Unipol Banca, la quale, ribadite le precedenti difese, domandò di concorrere al riparto del ricavato, detratte le spese da preferirsi ai sensi dell’art. 2770 cod. civ., in misura proporzionale rispetto agli altri r.g. n. 29099/2020 Cons. est. R R creditori, procedente ed intervenienti tempestivi, tutti da qualificarsi come chirografari attesa l’inefficacia delle ipoteche iscritte.

8. Definita la fase sommaria dell’opposizione con la sospensione della ordinanza gravata, con l’atto introduttivo del giudizio di merito parte opponente invocò l’assegnazione in suo favore delle somme ricavate, con preferenza rispetto ad ogni altro creditore (fatte salve le spese di cui all’art. 2770 cod. civ.), a soddisfacimento integrale del proprio credito a mente dell’art. 2902, secondo comma, cod. civ.. 9. L’opposizione, come articolata nell’atto introduttivo del merito, è stata accolta dalla decisione in epigrafe indicata. Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale di La Spezia: ha escluso la novità della domanda di attribuzione in via preferenziale formulata dall’opponente nell’atto introduttivo della fase di merito;
ha ritenuto che, in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione della domanda revocatoria, i crediti nella titolarità di Cassa di risparmio della Spezia, Banca Carige ed Equitalia Nord, siccome presupponenti l’atto (contrario a quello revocato) di scioglimento del fondo patrimoniale, erano da considerarsi inefficaci neiconfronti di Unipol Banca, creditore munito, in quanto vittorioso in revocatoria, di un «diritto di prelazione eccezionale che ha carattere preliminare rispetto alle altre prelazioni ordinarie previste dalla legge (pegno, ipoteca, privilegi)». Sulla scorta di tali premesse, la sentenza di accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi ha non solo revocato l’ordinanza emessaai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. dal giudice dell’esecuzione, ma ha pure predisposto ed approvato nuovo progetto di distribuzione, recante la distribuzione del ricavato alla Unipol Banca in postergazione rispetto alle spese di cui all’art. 2770 cod. civ., ma in via prioritaria rispetto ad ogni altro creditore;
ha poi condannato la Cassa di Risparmio della Spezia al pagamento in favore della Unipol Banca di parte dell’importo già ricevuto ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, oltre alla refusione delle spese della controversia di opposizione.r.g. n. 29099/2020 Cons. est. R R 10. Ricorre per cassazione la Credit Agricol e Italia S.p.A., affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, la Unipolrec S.p.A. (successore a titolo particolare della Unipol Banca). Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti del giudizio, in epigrafe analiticamente indicate. 11. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
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