Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 03071

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 03071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03071
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a decreto ingiuntivo Dott. M M - Consigliere - Dott. L T - Consigliere - Ud.25/11/2022-

CC

Dott. G I - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. R C - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6650-2021 proposto da: DI M E, DI S R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO GLASSI PALUZZI, 5, presso lo studio dell'avvocato L B, rappresentati e difesi dall'avvocato V A C, con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- -

contro

- A NL ONE s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ;
-intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020;
Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11 /2022 , e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023,dal Consigliere relatore, dott. R C.

RVATO CHE

Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’Unicredit Banca s.p.a., proposta da E M e R D S, la dichiarò inammissibile. D M e D S impugnarono la decisione lamentandoche il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato;
non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc;
la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. D M e D S ricorrono in cassazione con due motivi. Non si è costituita la Arena

NPL

One s.r.l. Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali(Cass., n. 24258/20). All’esito dell’acquisizione del fascicolo di secondo grado, è stata rifissata l’udienza camerale per la decisione della causa.
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