Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 03071
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Testo completo
a decreto ingiuntivo Dott. M M - Consigliere - Dott. L T - Consigliere - Ud.25/11/2022- CC Dott. G I - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. R C - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6650-2021 proposto da: DI M E, DI S R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO GLASSI PALUZZI, 5, presso lo studio dell'avvocato L B, rappresentati e difesi dall'avvocato V A C, con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- -
contro
- A NL ONE s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ;
-intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020;
Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11 /2022 , e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023,dal Consigliere relatore, dott. R C.
RVATO CHE
Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’Unicredit Banca s.p.a., proposta da E M e R D S, la dichiarò inammissibile. D M e D S impugnarono la decisione lamentandoche il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato;
non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc;
la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. D M e D S ricorrono in cassazione con due motivi. Non si è costituita la Arena NPL One s.r.l. Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata
-ricorrente- -
contro
- A NL ONE s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ;
-intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020;
Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11 /2022 , e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023,dal Consigliere relatore, dott. R C.
RVATO CHE
Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’Unicredit Banca s.p.a., proposta da E M e R D S, la dichiarò inammissibile. D M e D S impugnarono la decisione lamentandoche il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato;
non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc;
la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. D M e D S ricorrono in cassazione con due motivi. Non si è costituita la Arena NPL One s.r.l. Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata
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