Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25968

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25968
Data del deposito : 15 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

V. I. VETR.I. s.p.a. propose opposizione avverso l'ingiunzione fiscale notificata dalla circoscrizione doganale di Vicenza, per il pagamento dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica negli anni 1994 e 1995, assumendo il diritto a godere dell'esenzione prevista per quella impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici.

Accolta in primo grado l'opposizione, il Ministero delle Finanze propose gravame, che trovò accoglimento dalla Corte d'appello di Venezia, la quale affermò che l'opponente non aveva diritto all'esenzione dall'addizionale sull'imposta, in quanto l'energia elettrica era stata impiegata per il riscaldamento dei forni nei processi di lavorazione del vetro.

S.-G. Vetri s.p.a., subentrata a V. I. VETR.I. s.p.a., propose allora ricorso per cassazione;
questa Corte, con sentenza n. 12204 del 15 maggio 2008, cassò la sentenza impugnata rinviando per un nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Venezia. Riassunto il giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Dogane, con sentenza depositata il 24 giugno 2011, la Corte d'Appello di Venezia respinse di nuovo l'opposizione della contribuente, poichè l'energia elettrica utilizzata non poteva essere considerata materia prima impiegata nel processo industriale di produzione del vetro.

Avverso la detta sentenza, S.-G. Vetri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Agenzia delle Dogane.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione



1. Con l'unico motivo S.-G. Vetri s.p.a. deduce vizio di motivazione, ex art.