Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2002, n. 13970
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Nei casi in cui non è possibile identificare la persona che ha conferito la procura al difensore (nella specie, soggetto qualificato legale rappresentante di persona giuridica), la procura stessa è nulla e insuscettibile di sanatoria, salva la facoltà della parte di documentare, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento della procura, l'identità, la qualità e i poteri della persona fisica che ha effettuato la sottoscrizione; spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione, la valutazione della documentazione esibita o prodotta e della sua idoneità a comprovare la qualità di legale rappresentante del sottoscrittore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G SI - Presidente -
Dott. G V - rel. Consigliere -
Dott. P PICONE - Consigliere -
Dott. G C - Consigliere -
Dott. A D M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP. CI.MOA. SRL "COOPERATIVA INTERCOMUNALE MATTAZIONE ORVIETO AMELIA INTERCOMUNALE MATTAZIONE ORVIETO AMELIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell'avvocato R R, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F M, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/98 del Tribunale di ORVIETO, depositata il 30/10/98 - R.G.N. 383/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. G V;
udito l'Avvocato P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 25 luglio 1997, il Pretore di Orvieto annullava il licenziamento intimato dalla società Cooperativa a r.l. Ci.Moa ai danni di M F ed ordinava alla suddetta società il pagamento di una indennità di lire 1.200.000 mensili dalla data del licenziamento sino a quello della reintegra, oltre accessori. Avverso tale sentenza proponeva appello la società deducendo in primo luogo la legittimità del disposto licenziamento e lamentando che, in ogni caso, il Pretore aveva errato nel riconoscere al lavoratore la tutela reale del posto di lavoro atteso che essa appellante era priva del requisito occupazionale.
Dopo la ricostituzione del contraddittorio, il Tribunale di Orvieto con sentenza del 30 ottobre 1998 dichiarava l'inammissibilità dell'appello e compensava tra le parti le spese di lite. Osservava al riguardo il Tribunale che il ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado non conteneva ne' "nell'intestazione ne' nella procura trascritta in calce ne' in prossimità delle firme autenticate la indicazione del nominativo del firmatario, sempre genericamente indicato come legale rappresentante pro-tempore della società appellante". Tutto ciò impediva al F di verificare se colui che aveva conferito il mandato fosse titolare del potere di rappresentanza della società cooperativa e se pertanto fosse valida la procura conferita al difensore della suddetta società. Nè appariva rilevante al riguardo la documentazione esibita dalla società Ci.Moa perché - al di là della sua inammissibilità perché acquisita solo nell'udienza di discussione - la stessa risultava di limitato valore probatorio. Ed invero, nella certificazione della Camera di commercio, esibita dalla cooperativa, si evinceva unicamente la carica sociale di Presidente della Cooperativa senza che fosse precisato in alcun modo se lo stesso possedesse anche i poteri di rappresentanza dell'ente nei rapporti esterni. Per di più la carica risultava rivestita soltanto a partire dal 20 agosto 1998 e cioè da un momento successivo alla proposizione del ricorso (depositato in data 15 luglio 1998) con conseguente impossibilità di desumere la titolarità della medesima carica anche in epoca precedente. Concludeva, quindi, il Tribunale con l'affermare che deve considerarsi nulla la procura alle liti relativa ad una controversia nella quale sia parte una società quando la firma apposta dal mandante sulla procura risulta illeggibile e nell'intestazione dell'atto o nel mandato non ne venga specificato il nome.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Ci.Moa a r.l., "Cooperativa Intercomunale Mattazione Orvieto Amelia", affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso M F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dal F, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per invalidità della procura posta a margine del ricorso stesso in ragione della mancanza del requisito della specialità. Deduce al riguardo il F che il testo della procura non contiene alcun specifico riferimento all'instaurando giudizio di cassazione, ma espressioni generiche ed attinenti a fasi giudiziali di merito ed inoltre mandati per lo svolgimento di attività negoziali (riscuotere, rilasciare quietanze e transigere).
L'assunto del controricorrente non può condividersi. Questa Corte ha statuito che la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al "presente procedimento" deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c. pur in assenza di uno espresso richiamo a detto giudizio,
dovendo eventuali dubbi al riguardo essere superati in favore della specialità alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione l'art. 159 c.p.c., nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di "conciliare o transigere" ovvero di "rinuncia agli atti", trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l'elezione di domicilio in Roma ove ha appunto sede la Corte di Cassazione (cfr. in tali sensi da ultimo Cass. 2 agosto 2001 n. 10550, cui adde, negli stessi sensi per la valorizzazione della posizione topografica della procura - che per essere posta a margine o in calce al ricorso per cassazione costituisce un corpus inscindibile con esso - Cass. 9 febbraio 2001 n. 1861 nonché Cass., Sez. Un., 10 marzo 1998 n. 2646).