Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2021, n. 12176

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2021, n. 12176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12176
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERUTTI ALDO nato a VARALLO il 24/04/1963 avverso l'ordinanza del 28/04/2020 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da C A, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze elencate: la prima, emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 1.4.2014 (irrevocabile il 10.10.2014) per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
la seconda, emessa in data 21.6.2013 dal Tribunale di Voghera (irrevocabile il 28.4.2015) per il reato di calunnia;
la terza, pronunciata in data 9.2.2015 dal Tribunale di Vercelli (irrevocabile il 16.5.2019) per quattro ipotesi di calunnia;
considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati (circa otto anni tra il primo e l'ultimo e due anni tra il secondo e il terzo), sia la disomogeneità tra il primo e gli altri due, sia, infine, la diversità dei luoghi di commissione;
- che, con riferimento ai soli episodi di calunnia, è parso al giudice adito irragionevole sostenere che il CERUTTI, allorché, nel 2008, dopo aver concluso una compravendita concernente un camion frigo, consegnò al venditore, in garanzia del pagamento del corrispettivo, due assegni di elevato ammontare, per poi denunciarne lo smarrimento, avesse già deliberato, anche se solo nelle linee essenziali, di consegnare, due anni dopo, nell'ambito di diversa attività commerciale (quale quella di ristorazione), quattro assegni, già in precedenza denunciati quale oggetto di furto, ad altrettanti fornitori;
letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la distanza temporale "molto ravvicinata" tra i fatti e l'identità del modus operandi, mentre avrebbe erroneamente reputato influente la diversità dei luoghi di commissione dei reati;
ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo- confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;
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