Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19443

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19443
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R M, nato a Roma il 30/11/1956 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del Tribunale di Viterbo emessa nei confronti di M R per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3,4 e 5, Codice della Strada per verificare lo stato di alterazione da alcol (capo b), con recidiva reiterata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso M R, tramite il suo difensore, con i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alli art. 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la continuazione tra le due condotte contestate nonostante le due azioni criminose fossero connotate da un unico disegno criminoso consistente nella volontà di impedire qualsivoglia tipo di accertamento da parte degli operanti.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 e 120 disp. att. cod. proc. pen. e 354 e 356 cod. proc. pen. in quanto il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della Strada non poteva essere contestato in difetto del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, il cui obbligo scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento in via strumentale del tasso alcolennico, a prescindere che l'indagato rifiuti o meno di sottoporsi al controllo. Detto sistema di garanzie è delineato dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, come si evince dalla sentenza numero 5396 del 2015, e chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005 n. 300 secondo la quale gli organi di polizia possono sottoporre discrezionalmente i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi, che non rientrano tra quelli presi in considerazione dall'art. 354 cod. proc. pen., per i quali dunque non si deve procedere all'avvertimento previsto dall' art. 114 disp. att. cod. proc. pen. che è limitato ai casi, come quello di specie, in cui emerga un possibile stato di alterazione da alcol. Poiché nella specie R aveva alito vinoso e linguaggio sconnesso gli operanti erano obbligati ad avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l'omesso avvertimento ha determinato la nullità della procedura di cui all'art. 186, comma 4, Codice della Strada tanto da rendere il suo successivo rifiuto a sottoporsi ad accertamento penalmente irrilevante, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione numero 13493 del 2020 che impone l'avvertimento anche in caso di rifiuto.
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