Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1986, n. 4649
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Anche ai fini della responsabilità del coniuge in malafede (e del terzo), cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis cod. civ. (introdotto dall'art. 21 della legge, di riforma del diritto di famiglia, n. 151 del 19 maggio 1975), è necessario che la situazione invalidante si risolva in un atteggiamento psichico rimasto confinato nella sfera soggettiva del responsabile e da questi non esternato in alcun modo idoneo a renderla percepibile, dall'altro coniuge, con l'uso della ordinaria diligenza. ( V 4495/85, mass n 441958; ( V 2855/84, mass n 434988; ( V 2688/84, mass n 434725; ( V 1225/83, mass n 426015; ( V 5026/82, mass n 422952).*