Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32944

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32944
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 6222-2015 proposto da: VITTORIO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N. 48, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2021 COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro 2033 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato E B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 13/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F R per delega verbale Avvocato A P;
udito l'Avvocato G P per delega verbale Avvocato E B. PROC. nr. 6222/2015 RG

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano— riformava la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta A V, dirigente del COMUNE di BOLZANO, per la mancata conferma, nel marzo 2011, negli incarichi di direttore dell'Ufficio Cultura e di direttore della ripartizione Servizi Culturali e Turismo;
confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto le ulteriori domande proposte dalla VITTORIO. Per l'effetto rigettava integralmente il ricorso originario.

2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle APSP, del 2 luglio 2010, che prevedevano il rinnovo degli incarichi dirigenziali alla scadenza, salvo il solo caso di giudizio negativo tanto da parte del dirigente sovraordinato che della giunta comunale.

3. Osservava che la materia era sottratta alla contrattazione collettiva, per quanto previsto dalla legge delega 23 ottobre 1992 nr. 421, articolo 2 comma uno, lettera c);
a tenore dell'articolo 1, comma tre, del D.Lgs nr. 165/2001 i principi desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 nr. 421 (e dall'articolo 11, comma quattro, legge 15 marzo 1997 nr. 59) costituivano per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. Il principio della riserva di legge era stato recepito dal D.P. Reg. 01 febbraio 2005 nr. 2/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige), articoli 2 e 38, quest'ultimo relativo agli incarichi dirigenziali;
il successivo articolo 71 ammetteva la contrattazione nelle materie non riservate alla legge o ad atti amministrativi.

5. Una riserva alla regolamentazione unilaterale del Comune era contenuta anche nell'articolo 1 L.R. 20 marzo 2007 nr. 2, contenente principi in materia di ordinamento del personale dei Comuni.

6. Le fonti richiamate (DP.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L e L.R. nr. 2/2007) attuavano l'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino Alto PROC. nr. 6222/215 R.G. Adige (DPR 31 agosto 1972 nr. 670), a tenore del quale l'ordinamento del personale dei Comuni era regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali stabiliti con legge regionale.

7. Le previsioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto per il personale dirigenziale del 2 luglio 2010 erano dunque affette da nullità, perchè relative ad un'area coperta dalla riserva di legge regionale e rimessa, quanto alla disciplina di dettaglio, a determinazioni unilaterali della P.A.

8.Inoltre esse nei contenuti sovvertivano il principio della temporaneità dell'incarico dirigenziale fissato dall'articolo 38 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L, introducendo un regime di conferma sine die dell'incarico, salvo il caso di demerito conclamato.

9. Il medesimo principio era altresì fissato dall'articolo 19 D.Lgs. 165/2001. L'articolo 19 comma 1 ter D.Lgs 165/2001, introdotto dal D .Lgs. nr. 150/2009, articolo 40, era stato abrogato dall'articolo 9, comma trentadue, DL. nr. 78/2010, conv. in L. nr. 122/2010. 10.Per motivi di completezza argomentativa andava altresì accolta la censura proposta dal Comune di Bolzano avverso la condanna risarcitoria per vizio di ultrapetizione. La domanda era stata accolta nel primo grado sotto il profilo della perdita di chance, che non era oggetto della domanda, proposta sotto il profilo della violazione di un diritto soggettivo al rinnovo dell'incarico. 11.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza A V, articolato in due motivi di censura, cui il COMUNE DI BOLZANO ha opposto difese con controricorso. 12. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. 13. Le parti hanno depositato memoria.
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