Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2016, n. 9862
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Testo completo
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza n. 375/01/08, depositata il 02.10.2008 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformava la sentenza di primo grado, con ciò accogliendo il ricorso proposto dal contribuente P.C. avverso la cartella di pagamento n. 09720020311426082 per IVA e accessori dell'importo complessivo di Euro 11.787,27.
2. A parere della CTR la doglianza proposta dal contribuente circa la omessa indicazione sulla cartella di pagamento del nominativo del responsabile del procedimento di riscossione e l'omessa relativa sottoscrizione era fondata e ne conseguiva la illegittimità della cartella.
In particolare, il secondo giudice, dopo aver dato atto che il legislatore, a seguito della ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale, aveva previsto l'obbligatoria indicazione in cartella del nominativo del responsabile del procedimento con la L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter, stabilendo anche che non costituiva motivo di nullità della cartella per i ruoli consegnati prima del mese di giugno 2008, affermava tuttavia che tale disposizione doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza ed irretroattività stabiliti nello Statuto del contribuente, da ritenersi dotato di una superiorità sostanziale rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
3. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su due motivi nei confronti di P.C. e della Banca Monte dei Paschi di Siena, concessionario alla riscossione;
replica con controricorso il solo P. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1.1. Preliminarmente va rilevato che non vi è prova della valida esecuzione della notifica del ricorso alla Banca Monte dei Paschi di Siena, considerato che la cartolina allegata riporta la relata "non più al domicilio" in data 17.11.2009. Va tuttavia considerato che dagli atti depositati dalla ricorrente (ricorso in primo grado, sentenza di primo grado, atto di appello, sentenza